Regolamento (UE) 2021/1713
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1713 della Commissione del 24 settembre 2021 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga una deroga già concessa alla Spagna per consentire l’uso di sciabiche da natante in una pesca molto specifica nelle acque catalane, in deroga alle regole generali del regolamento (CE) n. 1967/2006 su distanza dalla costa e profondità minima. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni tecniche e scientifiche richieste, anche alla luce del piano di gestione adottato dalla Spagna e del parere favorevole dello CSTEP. La proroga è limitata a tre anni e subordinata a un obbligo di relazione alla Commissione entro il 2 luglio 2024.
Proroga, per tre anni, della deroga alle condizioni di distanza minima dalla costa e profondità minima per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del cicerello e del ghiozzo nelle acque territoriali della Catalogna.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi che effettuano pesca con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, limitatamente alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis). La deroga riguarda solo le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale tipo di pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Restano rilevanti le condizioni di monitoraggio previste dal piano di gestione. Il regolamento si applica dal 3 luglio 2021 al 2 luglio 2024.
Proroga della deroga per le sciabiche da natante in Catalogna
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1713 proroga per tre anni una deroga già concessa alla Spagna in materia di pesca con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Catalogna. La deroga consente di non applicare, per una fattispecie molto circoscritta, le condizioni generali del regolamento (CE) n. 1967/2006 relative alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima.
La Commissione motiva la proroga richiamando la richiesta spagnola dell’11 marzo 2021, il piano di gestione adottato il 22 luglio 2021, le evidenze tecniche e scientifiche fornite e il parere dello CSTEP. La misura è limitata nel tempo, riguarda un numero ristretto di navi e si inserisce in un quadro di monitoraggio rafforzato.
Contesto normativo e motivazioni
Il regolamento si colloca nel quadro delle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione richiama la precedente deroga introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 e successivamente rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/922, scaduto il 2 luglio 2021.
Secondo i considerando, la proroga è giustificata perché:
- la pesca riguarda specie bersaglio specifiche, il cicerello e il ghiozzo;
- le attività sono svolte da 26 navi, tutte di lunghezza inferiore a 10 metri e con potenza inferiore a 75 kW;
- il numero limitato di unità e l’autorizzazione riservata a tali navi escludono un incremento futuro dello sforzo di pesca;
- le sciabiche da natante sono ritenute attrezzi altamente selettivi e non a contatto con il fondale;
- il piano di gestione vieta la pesca in habitat protetti e prevede misure di monitoraggio.
Ambito soggettivo e territoriale
La deroga si applica esclusivamente alle navi:
- registrate nel censimento marittimo della Comunità autonoma della Catalogna;
- con attività comprovata da oltre cinque anni nel tipo di pesca considerato;
- autorizzate e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo.
L’ambito territoriale è limitato alle acque territoriali spagnole adiacenti alla costa della regione della Catalogna. L’attività ammessa è solo la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) con sciabiche da natante.
Condizioni e vincoli della deroga
La deroga opera come eccezione all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, ma solo se sono rispettate le condizioni fissate dall’articolo 1 del regolamento:
- iscrizione delle navi nel censimento marittimo catalano;
- attività comprovata da oltre cinque anni;
- assenza di ulteriore incremento dello sforzo di pesca;
- possesso di un’autorizzazione di pesca;
- operatività nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il testo sottolinea inoltre che la pesca si svolge in acque poco profonde e molto vicino alla costa, entro la fascia delle tre miglia nautiche, senza interferire con le attività di altre navi.
Monitoraggio e obblighi di relazione
La Spagna deve trasmettere alla Commissione, entro il 2 luglio 2024, una relazione redatta secondo il piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione spagnolo. Il monitoraggio è un elemento centrale della deroga, poiché serve a verificare l’andamento delle catture e la conservazione dello stock.
Il regolamento evidenzia che la durata limitata della deroga consente, se necessario, di adottare tempestivamente misure correttive qualora la relazione mostri un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e, al tempo stesso, di elaborare un piano di gestione più efficace basato su ulteriori dati scientifici.
Rapporto con il regolamento (UE) 2019/1241
La Commissione affronta anche il coordinamento con il regolamento (UE) 2019/1241, che ha abrogato l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il testo chiarisce che le deroghe alle dimensioni minime delle maglie già in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi, purché non determinino un aumento delle catture di novellame.
La proroga richiesta dalla Spagna è ritenuta compatibile con tale disciplina, in quanto non allenta le norme di selettività vigenti a quella data e contribuisce agli obiettivi di conservazione e protezione degli ecosistemi marini stabiliti dal regolamento (UE) 2019/1241.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica retroattivamente dal 3 luglio 2021 fino al 2 luglio 2024, così da garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Deroga alle condizioni generali del regolamento (CE) n. 1967/2006
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali spagnole adiacenti alla Catalogna, alla pesca del cicerello e del ghiozzo effettuata con sciabiche da natante, purché siano rispettate tre condizioni cumulative: registrazione nel censimento marittimo della Catalogna; attività comprovata di oltre cinque anni e assenza di ulteriore incremento dello sforzo di pesca; possesso di un’autorizzazione di pesca e operatività nel quadro del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di gestione e monitoraggio
La deroga si inserisce nel piano di gestione spagnolo adottato il 22 luglio 2021. La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione entro il 2 luglio 2024, redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione. Il regolamento richiama anche la necessità di un monitoraggio delle attività di pesca conforme all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e al regime di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Durata della proroga
La proroga è concessa per tre anni: il regolamento si applica dal 3 luglio 2021 al 2 luglio 2024. L’entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione retroattiva dal 3 luglio 2021 per garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga il 2 luglio 2021.
Motivazioni della Commissione
La Commissione fonda la proroga sulle motivazioni tecniche e scientifiche presentate dalla Spagna, sul parere dello CSTEP e sulla constatazione che la pesca è svolta da un numero limitato di navi (26), di piccole dimensioni, senza aumento futuro dello sforzo di pesca. La Commissione rileva inoltre che l’attività è altamente selettiva, non ha impatto significativo sull’ambiente marino, non interferisce in modo rilevante con altre attività di pesca e rispetta i requisiti di tutela degli habitat e di selettività richiamati dai regolamenti UE pertinenti.
Compatibilità con il diritto unionale successivo
Il regolamento chiarisce che, pur essendo stato abrogato l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 dal regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie già vigenti al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi se non comportano un aumento delle catture di novellame. La proroga spagnola è ritenuta compatibile con tale disciplina e con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1241.
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