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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/26

Regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa quando i conti possono considerarsi "separati" ai fini della protezione del denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento. La disciplina richiama condizioni operative e organizzative incentrate sulla segregazione contabile, sulla riconciliazione periodica e sulla minimizzazione dei rischi di abuso o perdita dei fondi. La finalità è consentire l’applicazione dei coefficienti più favorevoli previsti dal regolamento (UE) 2019/2033 per il calcolo del requisito patrimoniale relativo al denaro dei clienti detenuto.

Specifica la nozione di "conti separati" ai fini della protezione del denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento, in relazione al calcolo del requisito di fondi propri previsto dal regolamento (UE) 2019/2033.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033, limitatamente alla qualificazione dei conti separati rilevante per l’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e per la tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2. Riguarda le modalità di tenuta di registrazioni e conti, nonché le misure organizzative e di custodia dei fondi dei clienti, con l’obiettivo di garantirne la protezione in caso di fallimento dell’impresa. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2022/26: nozione di conti separati per la protezione del denaro dei clienti

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/2033 specificando cosa debba intendersi per "conti separati" ai fini della protezione del denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento. Il considerando chiarisce che la precisazione serve a consentire, in presenza di tali presidi, l’applicazione di coefficienti più bassi nel calcolo del requisito di fondi propri relativo al "denaro dei clienti detenuto". La disciplina si ispira alle condizioni già previste dalla direttiva delegata (UE) 2017/593.

Ambito applicativo e raccordo con il regolamento (UE) 2019/2033

Il regolamento riguarda le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 e opera in relazione all’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), in combinato con la tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2. La nozione di conti separati è rilevante solo per verificare se i fondi dei clienti siano detenuti in modo tale da offrire protezione in caso di fallimento dell’impresa. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Requisiti sostanziali della separazione

L’articolo 1 richiede che le registrazioni e i conti consentano una distinzione immediata e continua tra: i fondi di ciascun cliente, i fondi degli altri clienti e i fondi propri dell’impresa. La separazione deve essere accompagnata da un elevato livello di accuratezza contabile, così da assicurare la corrispondenza tra registrazioni e fondi effettivamente detenuti e rendere la documentazione idonea a funzioni di audit.

Riconciliazione e controllo dei conti

Il regolamento impone riconciliazioni regolari tra i conti interni dell’impresa, le relative registrazioni e i conti eventualmente detenuti presso terzi. Tale presidio serve a verificare costantemente l’allineamento tra dati contabili e disponibilità effettive, riducendo il rischio di disallineamenti che possano pregiudicare la tutela dei clienti.

Custodia separata dei fondi dei clienti e misure organizzative

I fondi dei clienti depositati devono essere detenuti su conti identificati separatamente da quelli impiegati per i fondi dell’impresa di investimento. Inoltre, l’impresa deve adottare adeguate disposizioni organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione di valore dei fondi dei clienti, o dei diritti a essi collegati, derivante da abuso dei fondi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Entrata in vigore

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore e conferma la natura obbligatoria e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori disposizioni sostanziali, deroghe o regimi transitori nel testo fornito.

Disposizioni principali

Definizione operativa di conti separati

L’articolo 1 stabilisce che, per le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento, la nozione di conti separati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 implica requisiti specifici di segregazione, accuratezza contabile e presidi organizzativi.

Segregazione delle registrazioni e dei conti

Le registrazioni e i conti devono consentire all’impresa di distinguere in qualsiasi momento e senza indugio i fondi detenuti per conto di ciascun cliente da quelli degli altri clienti e dai fondi propri dell’impresa.

Esattezza delle registrazioni e traccia di audit

Le registrazioni e i conti devono essere tenuti in modo esatto, coerente con i fondi effettivamente detenuti per conto dei clienti, e idonei a costituire una traccia di audit.

Riconciliazioni periodiche

Devono essere effettuate con regolarità riconciliazioni tra i conti interni e le registrazioni dell’impresa di investimento, nonché i conti degli eventuali terzi presso i quali tali fondi sono detenuti.

Separazione dei conti di deposito

Devono essere adottate misure per garantire che i fondi dei clienti depositati siano detenuti su uno o più conti identificati separatamente dai conti utilizzati per i fondi dell’impresa di investimento.

Presidi organizzativi contro perdita e abuso

Devono essere introdotte disposizioni organizzative idonee a minimizzare il rischio di perdita o diminuzione di valore dei fondi dei clienti, o dei diritti a essi collegati, a seguito di abuso, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarirequisiti prudenzialitutela degli investitorigestione e custodia dei fondi dei clienti

Testo integrale

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