Regolamento (UE) 2022/244
Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento precisa come determinare l’importo del margine totale richiesto da utilizzare nel calcolo del K-CMG previsto dal regolamento (UE) 2019/2033. Chiarisce quali componenti del margine vanno inclusi, come trattare aggiornamenti infragiornalieri e situazioni con più partecipanti diretti. Inoltre, introduce criteri per prevenire arbitraggio regolamentare tra K-CMG e K-NPR e per valutare, con l’autorità competente, la coerenza dell’approccio adottato dall’impresa di investimento.
Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo del margine totale richiesto ai fini del fattore K "margine di compensazione fornito" (K-CMG) e per prevenire arbitraggio tra K-CMG e K-NPR.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 che calcolano i requisiti patrimoniali mediante il fattore K "margine di compensazione fornito" (K-CMG) per posizioni compensate o soggette a marginazione. Rileva in particolare quando l’impresa utilizza uno o più partecipanti diretti per servizi di compensazione e quando deve valutare, con l’autorità competente, la coerenza e l’appropriatezza dell’uso del K-CMG rispetto al fattore K "rischio di posizione netta" (K-NPR).
Margine totale per il K-CMG e prevenzione dell’arbitraggio regolamentare
Il regolamento delegato (UE) 2022/244 integra il regolamento (UE) 2019/2033 con norme tecniche di regolamentazione sul calcolo dell’importo del margine totale richiesto da utilizzare nel fattore K "margine di compensazione fornito" (K-CMG). La finalità è rendere più chiaro e coerente il trattamento dei margini richiesti dai partecipanti diretti e ridurre il rischio di arbitraggio tra K-CMG e K-NPR.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano le imprese di investimento che applicano il K-CMG a posizioni compensate o soggette a marginazione, anche quando si avvalgono di più partecipanti diretti. Il regolamento assume rilievo nel quadro prudenziale del regolamento (UE) 2019/2033 e, in particolare, nell’attività di valutazione svolta dall’autorità competente sull’appropriatezza dell’approccio scelto dall’impresa.
Calcolo del margine totale richiesto
Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, il margine totale richiesto comprende il margine iniziale, i margini di variazione e le altre garanzie reali richieste dal partecipante diretto secondo il modello di margine applicabile. Il termine "unità di negoziazione" è richiamato alla definizione del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se il partecipante diretto non distingue i margini tra unità soggette al K-CMG e altre unità, l’impresa deve considerare tutti i margini richiesti come rilevanti ai sensi del regolamento. Le commissioni corrisposte al partecipante diretto per i servizi prestati restano escluse dal concetto di margine.
Quando il margine viene aggiornato più volte nel corso della stessa giornata, il valore giornaliero da utilizzare è il più elevato tra quelli richiesti nel giorno. Se l’impresa utilizza più di un partecipante diretto per le unità soggette al K-CMG, il margine totale giornaliero va calcolato sommando gli importi richiesti da ciascun partecipante diretto.
Presìdi contro l’arbitraggio tra K-CMG e K-NPR
L’articolo 2 specifica quando si può ritenere soddisfatto il requisito dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. Il fulcro è la coerenza nell’uso del metodo prescelto e la capacità dell’impresa di dimostrare che la scelta del portafoglio soggetto a K-CMG rispecchia effettivamente i rischi del portafoglio di negoziazione.
In particolare, l’impresa deve:
- mantenere per almeno 24 mesi l’uso dello stesso metodo per una data unità di negoziazione, salvo che un cambiamento sostanziale nella strategia o nell’operatività consenta di considerarla una diversa unità di negoziazione;
- applicare coerentemente il K-CMG a unità di negoziazione simili per strategia aziendale e posizioni di portafoglio;
- disporre di politiche e procedure che dimostrino la coerenza tra scelta del portafoglio e profilo di rischio, tenendo conto dei periodi di detenzione, delle strategie di negoziazione e dei tempi necessari per coprire o gestire i rischi;
- confrontare i requisiti patrimoniali calcolati con K-CMG e con K-NPR e giustificare adeguatamente le differenze, in particolare quando una modifica della strategia comporta una variazione pari o superiore al 20% dei requisiti K-CMG o quando una modifica del modello di margine del partecipante diretto comporta una variazione pari o superiore al 10% dei margini richiesti per lo stesso portafoglio sottostante;
- integrare i risultati del K-CMG nel quadro di gestione del rischio e confrontare regolarmente la propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti;
- fornire all’autorità competente, al momento della valutazione, un confronto per ciascuna unità di negoziazione tra K-CMG e K-NPR e una giustificazione adeguata delle differenze, tenendo conto dei fattori normativamente indicati.
Valutazione dell’autorità competente
L’autorità competente valuta la giustificazione delle differenze tra K-CMG e K-NPR considerando:
- le pertinenti strategie di negoziazione;
- il quadro di gestione del rischio dell’impresa;
- il livello complessivo dei requisiti di fondi propri ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;
- i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, se disponibili.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Calcolo dell’importo del margine totale richiesto
L’articolo 1 stabilisce che il "margine totale" ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 comprende il margine iniziale, i margini di variazione e altre garanzie reali richieste dal partecipante diretto secondo il modello di margine applicabile alle unità di negoziazione soggette al K-CMG. Se il partecipante diretto non separa i margini tra unità soggette al K-CMG e altre unità, l’impresa di investimento deve considerare i margini totali richiesti per tutte le unità. Le commissioni pagate al partecipante diretto per i servizi resi non sono considerate margini. Se il margine è aggiornato più volte nello stesso giorno, si prende il valore più elevato del giorno. Se l’impresa usa più partecipanti diretti, il margine totale giornaliero è la somma dei margini richiesti da ciascuno.
Prevenzione dell’arbitraggio tra K-CMG e K-NPR
L’articolo 2 detta le condizioni per soddisfare il requisito dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa deve applicare lo stesso metodo a una unità di negoziazione per almeno 24 mesi, salvo che la strategia o l’operatività del gruppo di negoziatori cambi al punto da configurare una diversa unità di negoziazione. Deve inoltre usare coerentemente il K-CMG in unità di negoziazione simili per strategia e posizioni, avere politiche e procedure che dimostrino che la scelta del portafoglio soggetto a K-CMG rifletta i rischi effettivi e consenta il confronto con il K-NPR, e integrare i risultati del K-CMG nel quadro di gestione del rischio. Sono previste soglie di attenzione: variazione pari o superiore al 20% dei requisiti K-CMG per modifica della strategia di un’unità, oppure variazione pari o superiore al 10% dei margini richiesti per modifica del modello del margine del partecipante diretto. L’impresa deve anche fornire alla vigilanza una giustificazione adeguata delle differenze tra K-CMG e K-NPR, tenendo conto di specifici fattori indicati dal regolamento.
Criteri di valutazione dell’autorità competente
Ai fini della verifica della giustificazione tra i requisiti calcolati con K-CMG e K-NPR, l’autorità competente considera: le pertinenti strategie di negoziazione, il quadro di gestione del rischio dell’impresa, il livello complessivo dei requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 e, se disponibili, gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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