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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/244

Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento precisa come determinare l’importo del margine totale richiesto da utilizzare nel calcolo del K-CMG previsto dal regolamento (UE) 2019/2033. Chiarisce quali componenti del margine vanno inclusi, come trattare aggiornamenti infragiornalieri e situazioni con più partecipanti diretti. Inoltre, introduce criteri per prevenire arbitraggio regolamentare tra K-CMG e K-NPR e per valutare, con l’autorità competente, la coerenza dell’approccio adottato dall’impresa di investimento.

Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo del margine totale richiesto ai fini del fattore K "margine di compensazione fornito" (K-CMG) e per prevenire arbitraggio tra K-CMG e K-NPR.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 che calcolano i requisiti patrimoniali mediante il fattore K "margine di compensazione fornito" (K-CMG) per posizioni compensate o soggette a marginazione. Rileva in particolare quando l’impresa utilizza uno o più partecipanti diretti per servizi di compensazione e quando deve valutare, con l’autorità competente, la coerenza e l’appropriatezza dell’uso del K-CMG rispetto al fattore K "rischio di posizione netta" (K-NPR).

Margine totale per il K-CMG e prevenzione dell’arbitraggio regolamentare

Il regolamento delegato (UE) 2022/244 integra il regolamento (UE) 2019/2033 con norme tecniche di regolamentazione sul calcolo dell’importo del margine totale richiesto da utilizzare nel fattore K "margine di compensazione fornito" (K-CMG). La finalità è rendere più chiaro e coerente il trattamento dei margini richiesti dai partecipanti diretti e ridurre il rischio di arbitraggio tra K-CMG e K-NPR.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano le imprese di investimento che applicano il K-CMG a posizioni compensate o soggette a marginazione, anche quando si avvalgono di più partecipanti diretti. Il regolamento assume rilievo nel quadro prudenziale del regolamento (UE) 2019/2033 e, in particolare, nell’attività di valutazione svolta dall’autorità competente sull’appropriatezza dell’approccio scelto dall’impresa.

Calcolo del margine totale richiesto

Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, il margine totale richiesto comprende il margine iniziale, i margini di variazione e le altre garanzie reali richieste dal partecipante diretto secondo il modello di margine applicabile. Il termine "unità di negoziazione" è richiamato alla definizione del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se il partecipante diretto non distingue i margini tra unità soggette al K-CMG e altre unità, l’impresa deve considerare tutti i margini richiesti come rilevanti ai sensi del regolamento. Le commissioni corrisposte al partecipante diretto per i servizi prestati restano escluse dal concetto di margine.

Quando il margine viene aggiornato più volte nel corso della stessa giornata, il valore giornaliero da utilizzare è il più elevato tra quelli richiesti nel giorno. Se l’impresa utilizza più di un partecipante diretto per le unità soggette al K-CMG, il margine totale giornaliero va calcolato sommando gli importi richiesti da ciascun partecipante diretto.

Presìdi contro l’arbitraggio tra K-CMG e K-NPR

L’articolo 2 specifica quando si può ritenere soddisfatto il requisito dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. Il fulcro è la coerenza nell’uso del metodo prescelto e la capacità dell’impresa di dimostrare che la scelta del portafoglio soggetto a K-CMG rispecchia effettivamente i rischi del portafoglio di negoziazione.

In particolare, l’impresa deve:

  • mantenere per almeno 24 mesi l’uso dello stesso metodo per una data unità di negoziazione, salvo che un cambiamento sostanziale nella strategia o nell’operatività consenta di considerarla una diversa unità di negoziazione;
  • applicare coerentemente il K-CMG a unità di negoziazione simili per strategia aziendale e posizioni di portafoglio;
  • disporre di politiche e procedure che dimostrino la coerenza tra scelta del portafoglio e profilo di rischio, tenendo conto dei periodi di detenzione, delle strategie di negoziazione e dei tempi necessari per coprire o gestire i rischi;
  • confrontare i requisiti patrimoniali calcolati con K-CMG e con K-NPR e giustificare adeguatamente le differenze, in particolare quando una modifica della strategia comporta una variazione pari o superiore al 20% dei requisiti K-CMG o quando una modifica del modello di margine del partecipante diretto comporta una variazione pari o superiore al 10% dei margini richiesti per lo stesso portafoglio sottostante;
  • integrare i risultati del K-CMG nel quadro di gestione del rischio e confrontare regolarmente la propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti;
  • fornire all’autorità competente, al momento della valutazione, un confronto per ciascuna unità di negoziazione tra K-CMG e K-NPR e una giustificazione adeguata delle differenze, tenendo conto dei fattori normativamente indicati.

Valutazione dell’autorità competente

L’autorità competente valuta la giustificazione delle differenze tra K-CMG e K-NPR considerando:

  • le pertinenti strategie di negoziazione;
  • il quadro di gestione del rischio dell’impresa;
  • il livello complessivo dei requisiti di fondi propri ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;
  • i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, se disponibili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Calcolo dell’importo del margine totale richiesto

L’articolo 1 stabilisce che il "margine totale" ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 comprende il margine iniziale, i margini di variazione e altre garanzie reali richieste dal partecipante diretto secondo il modello di margine applicabile alle unità di negoziazione soggette al K-CMG. Se il partecipante diretto non separa i margini tra unità soggette al K-CMG e altre unità, l’impresa di investimento deve considerare i margini totali richiesti per tutte le unità. Le commissioni pagate al partecipante diretto per i servizi resi non sono considerate margini. Se il margine è aggiornato più volte nello stesso giorno, si prende il valore più elevato del giorno. Se l’impresa usa più partecipanti diretti, il margine totale giornaliero è la somma dei margini richiesti da ciascuno.

Prevenzione dell’arbitraggio tra K-CMG e K-NPR

L’articolo 2 detta le condizioni per soddisfare il requisito dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa deve applicare lo stesso metodo a una unità di negoziazione per almeno 24 mesi, salvo che la strategia o l’operatività del gruppo di negoziatori cambi al punto da configurare una diversa unità di negoziazione. Deve inoltre usare coerentemente il K-CMG in unità di negoziazione simili per strategia e posizioni, avere politiche e procedure che dimostrino che la scelta del portafoglio soggetto a K-CMG rifletta i rischi effettivi e consenta il confronto con il K-NPR, e integrare i risultati del K-CMG nel quadro di gestione del rischio. Sono previste soglie di attenzione: variazione pari o superiore al 20% dei requisiti K-CMG per modifica della strategia di un’unità, oppure variazione pari o superiore al 10% dei margini richiesti per modifica del modello del margine del partecipante diretto. L’impresa deve anche fornire alla vigilanza una giustificazione adeguata delle differenze tra K-CMG e K-NPR, tenendo conto di specifici fattori indicati dal regolamento.

Criteri di valutazione dell’autorità competente

Ai fini della verifica della giustificazione tra i requisiti calcolati con K-CMG e K-NPR, l’autorità competente considera: le pertinenti strategie di negoziazione, il quadro di gestione del rischio dell’impresa, il livello complessivo dei requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 e, se disponibili, gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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