Regolamento (UE) 2021/1714
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1714 della Commissione del 24 settembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza la zonizzazione dell'Unione per la peste suina africana, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche riflettono l'evoluzione epidemiologica recente in Germania, Ungheria, Polonia e Lettonia, con spostamenti di aree tra le diverse categorie di restrizione e con nuove delimitazioni territoriali. L'obiettivo è adeguare le misure di controllo e ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia nei suini detenuti e selvatici.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, nonché nel SEE in quanto atto rilevante ai fini del SEE. Incide sugli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, cioè quelli nei quali sono delimitate zone soggette a restrizioni per la peste suina africana; le modifiche riguardano in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con aggiornamento puntuale delle aree geografiche classificate nelle parti I, II e III dell'allegato. Non introduce esclusioni soggettive ulteriori rispetto alla delimitazione geografica delle zone e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in via d'urgenza sulla disciplina europea della peste suina africana, aggiornando l'elenco delle zone soggette a restrizioni contenuto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La Commissione giustifica l'intervento con l'evoluzione recente della situazione epidemiologica nell'Unione e con la necessità di adeguare rapidamente le misure di contenimento per proteggere i suini detenuti e selvatici, limitare la diffusione della malattia e preservare la circolazione di animali e prodotti connessi.
Contesto normativo e finalità
L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3, e si colloca nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana negli Stati membri interessati. I considerando sottolineano che la zonizzazione deve riflettere la situazione epidemiologica, il rischio di ulteriore diffusione, i principi scientifici di delimitazione geografica, gli orientamenti dell'Unione condivisi in sede di comitato permanente e le regole internazionali dell'OIE.
Motivi dell'aggiornamento
La Commissione richiama nuovi focolai e mutamenti epidemiologici verificatisi dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453:
- nuovo focolaio in suini detenuti in Polonia, nella regione della Bassa Slesia;
- nuovi focolai in suini selvatici in Germania e Ungheria;
- miglioramento della situazione in alcune aree della Lettonia, in particolare nel distretto di Skrundas, dove non si registrano focolai in suini detenuti da dodici mesi e risultano efficaci le misure di controllo applicate.
Sulla base di tali elementi, alcune aree sono riclassificate verso livelli di restrizione più severi, mentre in Lettonia alcune aree vengono ricondotte dalla zona III alla zona II.
Contenuto dell'intervento normativo
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. L'allegato aggiornato distingue tre categorie di restrizione:
- parte I: zone soggette a restrizioni I;
- parte II: zone soggette a restrizioni II;
- parte III: zone soggette a restrizioni III.
La nuova delimitazione è molto dettagliata e copre territori specifici di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.
Principali riclassificazioni territoriali
Tra gli elementi più rilevanti, il regolamento prevede:
- Polonia: l'area della Bassa Slesia colpita dal recente focolaio in suini detenuti viene elevata da zona II a zona III, con ridefinizione delle zone II circostanti;
- Germania: un'area del Brandeburgo con focolaio in suino selvatico passa da zona I a zona II e vengono estese/ridefinite le zone I e II, in particolare nei Länder Brandenburg, Sachsen e nelle aree limitrofe;
- Ungheria: un'area colpita da focolaio in suino selvatico passa da zona I a zona II, con aggiornamento delle aree in restrizione I e II per diverse unità di gestione faunistica;
- Lettonia: alcune aree del distretto di Skrundas e altre aree del Paese passano da zona III a zona II in ragione del miglioramento della situazione epidemiologica e dell'assenza di focolai in suini detenuti da dodici mesi.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore zootecnico e per i professionisti che assistono imprese agricole e commerciali, l'effetto principale è l'aggiornamento delle limitazioni territoriali applicabili a spostamenti, movimentazioni e misure di biosicurezza nelle aree classificate. La concreta incidenza dipende dal livello di restrizione assegnato alla specifica zona e dalla normativa settoriale richiamata dal regolamento 2021/605.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione evidenzia espressamente l'urgenza di rendere operative le modifiche senza ritardo, in ragione della dinamica della malattia nell'Unione.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. In concreto, vengono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana negli Stati membri interessati.
Aggiornamento delle zone in base alla situazione epidemiologica
I considerando richiamano nuovi focolai in Polonia, Germania e Ungheria, nonché il miglioramento della situazione in alcune aree della Lettonia. Sulla base del rischio epidemiologico, alcune aree vengono riclassificate: in Polonia un'area passa da zona II a zona III; in Germania un'area passa da zona I a zona II; in Ungheria un'area passa da zona I a zona II; in Lettonia alcune aree passano da zona III a zona II.
Criteri scientifici e coordinamento con gli orientamenti dell'Unione
Le modifiche alle zone soggette a restrizioni devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul livello di rischio di diffusione, su criteri scientificamente validi di delimitazione geografica, sugli orientamenti dell'Unione concordati in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e sulle norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, oltre che sulle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
Delimitazione e ridefinizione delle aree soggette a restrizioni
L'allegato ridefinisce in modo dettagliato le zone per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le delimitazioni includono regioni, province, distretti, comuni, frazioni e, per l'Ungheria, unità di gestione faunistico-venatoria identificate da codici numerici.
Entrata in vigore immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Considerata l'urgenza epidemiologica, il regolamento mira a produrre effetti il prima possibile.
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