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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1708

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1708 della Commissione del 23 settembre 2021 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2021 alcuni quantitativi riportati nel 2020 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

Normativa europea32021R1708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua il meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (CE) n. 847/96, consentendo di aggiungere ai contingenti di pesca del 2021 alcuni quantitativi non pescati nel 2020. La Commissione verifica l’ammissibilità dei riporti richiesti e, per gli stock elencati, dispone l’incremento dei contingenti 2021 corrispondenti. Per evitare un eccesso di flessibilità, il regolamento esclude per tali stock la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Regolamento di esecuzione che incrementa per il 2021 i contingenti di pesca di alcuni Stati membri mediante il riporto di quantitativi non utilizzati nel 2020.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ai quali, per il 2020, erano stati assegnati contingenti di pesca per gli stock elencati nell’allegato e che hanno presentato entro il 31 ottobre 2020 una domanda di riporto di una parte del contingente all’anno successivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Incide sui contingenti relativi al 2021 fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92. È esclusa, per gli stock indicati nell’allegato, l’applicazione della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1708: riporto di contingenti di pesca dal 2020 al 2021

Il regolamento dà attuazione alla disciplina di flessibilità interannuale prevista dal regolamento (CE) n. 847/96, consentendo di trasferire al 2021 parte dei contingenti di pesca non utilizzati nel 2020 per specifici stock. La Commissione richiama, nei considerando, i regolamenti del Consiglio che hanno fissato i contingenti 2020 e 2021 e precisa che i riporti sono stati oggetto di verifica quanto ad ammissibilità e stato di sfruttamento degli stock.

Ambito e base giuridica

Il provvedimento si applica agli Stati membri che avevano ricevuto per il 2020 contingenti di pesca per gli stock elencati nell’allegato e che hanno presentato tempestivamente la richiesta di riporto entro il 31 ottobre 2020, nel limite massimo del 10% del contingente assegnato, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. La base giuridica richiamata è il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, il regolamento (CE) n. 847/96.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2021 dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92 siano maggiorati secondo i quantitativi riportati nell’allegato. L’allegato contiene una tabella dettagliata, per Stato membro, stock, specie, zona di pesca, contingente finale 2020, catture 2020, eventuali catture soggette a condizioni speciali, percentuale di utilizzo e quantitativo riportato; tra gli stock interessati figurano, a titolo esemplificativo, rana pescatrice, eglefino, aringa, nasello, sgombro, scampo, passera di mare, merluzzo carbonaro, sogliola, merlano, melù, spratto e altre specie accessorie.

Rapporti con la politica comune della pesca

Nei considerando la Commissione sottolinea che la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è esclusa per gli stock indicati nell’allegato, per evitare un’eccessiva flessibilità che potrebbe compromettere il principio di sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine e gli obiettivi della politica comune della pesca. Il regolamento si colloca quindi come misura tecnica di gestione dei TAC e dei contingenti, limitata agli stock e agli Stati membri indicati.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Riporto dei quantitativi non utilizzati dal 2020 al 2021

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri potevano chiedere, entro il 31 ottobre 2020, di riportare all’anno successivo fino al 10% del contingente assegnato. Il regolamento stabilisce che i contingenti di pesca per il 2021, fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92, sono aumentati dei quantitativi riportati indicati nell’allegato.

Verifica di ammissibilità e limiti del riporto

La Commissione dichiara di aver verificato l’ammissibilità dei riporti richiesti e lo stato di sfruttamento degli stock interessati. I quantitativi possono essere riportati solo nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 847/96 e secondo quanto risultante dall’allegato.

Esclusione della flessibilità interannuale della PCP

Per gli stock elencati nell’allegato è esclusa la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità e preservare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine e gli obiettivi della politica comune della pesca.

Decorrenza e efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse biologiche marinepolitica comune della pesca

Testo integrale

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