Regolamento (UE) 2021/1715
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1715 della Commissione del 24 settembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1715 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. La modifica recepisce la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 settembre 2021 di depennare una specifica entità dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento. L’atto è immediatamente rilevante per gli operatori che verificano la permanenza dei nominativi nelle liste sanzionatorie UE.
Modifica dell'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche in relazione all'Iraq, con soppressione di una voce dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sulle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq disciplinate dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda specificamente l’allegato III di tale regolamento, cioè l’elenco degli enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. La modifica consiste nella rimozione di una singola entità dall’elenco.
Modifica dell’elenco di soggetti soggetti a congelamento nell’ambito delle misure restrittive verso l’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1715 della Commissione aggiorna un elemento puntuale del sistema sanzionatorio europeo relativo all’Iraq. L’intervento riguarda il regolamento (CE) n. 1210/2003, che contiene specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e, in particolare, l’allegato III con l’elenco dei soggetti ai quali si applica il congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003.
Contesto e base della modifica
Nei considerando si richiama che l’allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno interessati dalla misura di congelamento. La Commissione precisa che il 21 settembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un’entità dall’elenco delle persone ed entità soggette al congelamento; per tale ragione l’Unione aggiorna di conseguenza la propria lista.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato del regolamento sopprime la voce n. 22, relativa a:
- BAGHDAD STOCK EXCHANGE, The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono intermediari finanziari, operatori economici o soggetti tenuti ai controlli sanzionatori, la conseguenza pratica è la fuoriuscita della BAGHDAD STOCK EXCHANGE dall’elenco dei soggetti inclusi nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. Ciò comporta l’aggiornamento delle verifiche su liste sanzionatorie e delle procedure di compliance connesse al congelamento di fondi e risorse economiche.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 22 relativa a "BAGHDAD STOCK EXCHANGE", con indirizzo The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.
Base decisionale internazionale e finalità della modifica
Nei considerando si precisa che l’aggiornamento discende dalla decisione del 21 settembre 2021 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di depennare un’entità dall’elenco dei soggetti soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La Commissione interviene quindi per allineare il diritto dell’Unione alla misura ONU.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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