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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1709

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione del 23 settembre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro operativo dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Le modifiche mirano a chiarire e semplificare alcune procedure di ispezione post mortem, a riallineare i riferimenti normativi in materia di benessere animale e bollatura sanitaria, e ad adeguare le regole sui metodi di rilevazione delle tossine PSP e sui controlli dei prodotti della pesca. Vengono inoltre eliminati o corretti riferimenti non più attuali, inclusa la soppressione del biotest sui topi per le tossine PSP in favore di un metodo alternativo validato.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sulle modalità pratiche uniformi dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, con interventi su ispezione post mortem, bollatura sanitaria, biotossine marine e controlli sui prodotti della pesca.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nell’ambito del sistema dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625. Riguarda in particolare le autorità competenti degli Stati membri, i veterinari ufficiali e gli assistenti ufficiali, nonché gli operatori del settore alimentare coinvolti nella macellazione, nella lavorazione e nella commercializzazione di carni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Le modifiche incidono su carni di ungulati domestici, selvaggina d’allevamento e selvaggina in libertà, nonché su prodotti della pesca, con effetti nell’intero SEE; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sui controlli ufficiali dei prodotti di origine animale

Il regolamento interviene sul regime di esecuzione dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e attuato, per i prodotti di origine animale, dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. La Commissione giustifica le modifiche con l’esigenza di maggiore chiarezza operativa, di eliminazione di duplicazioni e di aggiornamento tecnico delle procedure, alla luce dell’esperienza applicativa maturata dal 14 dicembre 2019.

Ambito e finalità delle modifiche

Le correzioni riguardano soprattutto le modalità pratiche uniformi di ispezione post mortem, la bollatura sanitaria, la disciplina delle tossine PSP nei molluschi bivalvi vivi e i controlli sui prodotti della pesca. L’obiettivo è rendere più coerente il testo con il quadro normativo di base, in particolare con il regolamento (UE) 2017/625, il regolamento delegato (UE) 2019/624, il regolamento (UE) 2015/1375, il regolamento (CE) n. 999/2001 e il regolamento (CE) n. 1881/2006.

Ispezione post mortem: chiarimenti e semplificazioni

La riforma degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2019/627 chiarisce che, quando vi siano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, le procedure di ispezione post mortem devono svolgersi secondo l’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e gli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

La Commissione elimina una duplicazione relativa all’incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici e precisa che le ulteriori procedure di ispezione post mortem consistono in incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie, quando il veterinario ufficiale ritenga che uno degli elementi elencati indichi un possibile rischio. Per gli altri ungulati selvatici non disciplinati espressamente, l’articolo 27 rinvia alle procedure post mortem previste per i bovini.

Benessere animale e misure correttive

L’articolo 44 viene allineato al fatto che l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019. Nei casi di non conformità alle regole sulla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, il veterinario ufficiale deve verificare che l’operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi della violazione.

Bollatura sanitaria e riferimenti a Trichine e TSE

L’articolo 48 è modificato per rendere più chiaro quando può essere apposto il bollo sanitario. Il marchio è ammesso solo per determinate categorie di carni: ungulati domestici, mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi e selvaggina in libertà di grosse dimensioni, sempre a condizione dell’esito favorevole dei controlli ante mortem e post mortem e dell’assenza di motivi di non idoneità al consumo umano.

La norma consente, tuttavia, l’apposizione del marchio anche prima della disponibilità degli esiti per Trichine e/o TSE, richiamando espressamente le condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e del regolamento (CE) n. 999/2001.

Tossine PSP nei molluschi bivalvi vivi

L’allegato V è profondamente aggiornato. Per la determinazione del tenore di tossine PSP nei molluschi bivalvi viene indicata la norma EN 14526, oppure un altro metodo validato e riconosciuto a livello internazionale che non utilizzi animali vivi. In tal modo viene sospeso il biotest sui topi, in coerenza con il principio di preferenza per metodi alternativi non basati su animali vivi richiamato dalla direttiva 2010/63/UE.

Il metodo deve quantomeno coprire le tossine elencate nel testo, incluse quelle carbammate, N-solfo-carbamoil e decarbamoil. Se vengono individuati nuovi analoghi con TEF stabilito, essi devono essere inclusi nell’analisi. La tossicità complessiva è espressa in μg STX 2-HCL equivalenti/Kg e calcolata mediante i TEF raccomandati da EFSA o dalla FAO-OMS, su proposta del laboratorio europeo di riferimento e con accettazione della Commissione. In caso di contestazione, il metodo di riferimento resta la EN 14526. Contestualmente, vengono eliminate le pectenotossine dalle disposizioni del regolamento.

Prodotti della pesca e contaminanti

L’allegato VI viene integrato con una disposizione sui prodotti della pesca selvaggi, per i quali devono essere stabilite modalità di monitoraggio finalizzate a verificare la conformità alla normativa dell’Unione sui contaminanti, in particolare al regolamento (CE) n. 1881/2006 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti. La modifica amplia quindi il raccordo tra controlli ufficiali e disciplina dei contaminanti alimentari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Chiarimenti sulle procedure di ispezione post mortem

Modifica gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 2019/627 stabilendo che, quando vi siano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, le procedure di ispezione post mortem si svolgono conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624. Sopprime inoltre, all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), il riferimento all’incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici.

Ispezione post mortem delle carcasse e della selvaggina

Riformula l’articolo 24 precisando che le ulteriori procedure di ispezione post mortem sono effettuate mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie, quando il veterinario ufficiale ritenga che uno degli elementi indicati presenti un possibile rischio. All’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), per gli altri ungulati selvatici non contemplati altrove, si rinvia alle procedure post mortem previste per i bovini di cui all’articolo 19.

Aggiornamento delle misure in caso di non conformità sul benessere animale

Sostituisce l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/627, chiarendo che, in caso di non conformità alle norme sulla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento di cui agli articoli da 3 a 9, da 14 a 17 e 19 del regolamento (CE) n. 1099/2009, il veterinario ufficiale deve verificare che l’operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi della non conformità.

Bollatura sanitaria e riferimenti a Trichine e TSE

Riscrive l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), precisando che il bollo sanitario può essere applicato solo agli ungulati domestici, ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem, e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni sottoposta a ispezione post mortem, se non vi sono motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. È inoltre ammesso applicare il marchio prima della disponibilità dei risultati dei test per Trichine e/o TSE, nei limiti e secondo le condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e del regolamento (CE) n. 999/2001.

Aggiornamento dei controlli sulle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi

Modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2019/627 sostituendo il capitolo I: per le tossine PSP si utilizza la norma EN 14526, oppure un altro metodo validato e riconosciuto a livello internazionale che non comporti l’uso di animali vivi. Viene quindi sospeso l’uso del biotest sui topi. Il metodo deve determinare almeno le tossine indicate nel testo e, se emergono nuovi analoghi con fattore di tossicità equivalente (TEF), questi devono essere inclusi. La tossicità totale è espressa in μg STX 2-HCL equivalenti/Kg e calcolata secondo i TEF raccomandati da EFSA o FAO/OMS, previa proposta del laboratorio europeo di riferimento e accettazione della Commissione. In caso di contestazione, il metodo di riferimento resta la EN 14526. Viene inoltre eliminata la parte relativa alle pectenotossine.

Rimozione dei riferimenti superati e aggiornamento della disciplina sui prodotti della pesca

All’allegato VI è aggiunto un paragrafo che prevede, per i prodotti della pesca selvaggi, modalità di monitoraggio per controllare la conformità alla normativa UE in materia di contaminanti, conformemente al regolamento (CE) n. 1881/2006. La modifica rispecchia l’esigenza di allineare i controlli sui prodotti della pesca alle norme sui tenori massimi di contaminanti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiigiene degli alimenti di origine animalesalute animalebenessere animale

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