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Sentenza

Sentenza n. 5250/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato da Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale gestore del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), avuto riguardo al mancato perfezionamento delle domande per le campagne 2023 e 2024 relative alla misura del P.S.R. 11 reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 “Misura pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28) ed alla misura SRA29 reg. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2.12.2021 “adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (art. 70) proposte dalla parte ricorrente per le unità produttive site in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, con particolare riferimento alla mancata adozione di ogni atto necessario per consentire l’erogazione dei pagamenti dovuti, tra cui l’atto di rimessione in termini per porre rimedio alla tardiva presentazione delle domande, dovuta unicamente al malfunzionamento e/o errore tecnico - informatico del S.I.A.N. accertato dal T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. 14503 del 21 luglio 2025, oltre che sull’istanza di Fattoria La Vialla inviata per il tramite dell’Avv. Michele Greco il 30 ottobre 2025 contenente diffida ad assumere ogni iniziativa idonea a porre fine all’inadempimento nonché per l’accertamento del conseguente obbligo di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la rimessione in termini della parte ricorrente e per il perfezionamento delle predette istanze e la conseguente erogazione dei pagamenti dovuti, per la condanna di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la rimessione in termini della parte ricorrente e per il perfezionamento delle ridette istanze e la conseguente erogazione dei pagamenti dovuti entro il termine di trenta giorni; e per la nomina di un Commissario ad acta con potere di sostituirsi alla P.A. nel caso l’Amministrazione persista nella sua inerzia oltre tale termine, ponendo i conseguenti costi a suo carico; oltre che per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetaria per l’ipotesi in cui Ag.E.A. persistesse nel proprio inadempimento;

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento di Ag.E.A. sulle istanze di rimessione in termini e perfezionamento delle domande di pagamento relative alle campagne 2023 e 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha agito ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Ag.E.A. sull’istanza-diffida del 30 ottobre 2025. Le domande di accesso ai benefici previsti dalla misura P.S.R. 11 e dalla misura SRA29, relative a unità produttive situate in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, non erano state tempestivamente perfezionate a causa di un blocco telematico del S.I.A.N., già accertato in una precedente sentenza del TAR. Dopo lo sblocco del sistema, alcune domande erano state considerate tardive e le Regioni interessate avevano rappresentato che occorreva un atto di Ag.E.A. di rimessione in termini. La ricorrente ha quindi dedotto violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 29, comma 3, del regolamento UE n. 1305/2013, degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, dell’art. 15 d.lgs. n. 74/2018 e dell’art. 2 d.m. 19 marzo 2024, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buon andamento, efficacia, trasparenza e collaborazione con il privato. Ha chiesto anche il risarcimento del danno, quantificato in euro 262.653,62, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione a provvedere entro trenta giorni. Ag.E.A. ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e ha sostenuto che non vi fosse più inerzia, avendo disposto alcuni pagamenti e svolto attività istruttoria su talune domande.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente separato la domanda risarcitoria, disponendone il mutamento dal rito speciale a quello ordinario e la riunione con altro ricorso connesso. Ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardasse un preteso inadempimento amministrativo di carattere ultraregionale, relativo a procedure concernenti unità produttive ubicate in più Regioni, con conseguente competenza del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. Nel merito, ha accertato la persistenza del silenzio-inadempimento: non risultava provato né che tutte le domande fossero state rimesse in termini dopo lo sblocco del S.I.A.N., né che tutte fossero state definite con un esito positivo o negativo. Il pagamento o la trattazione di alcune domande non era sufficiente a dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligo di provvedere. Considerato il decorso del termine procedimentale e il precedente ordine giudiziale di provvedere, Ag.E.A. è stata condannata ad adottare, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato relativo a tutte le domande, assumendo tutte le misure necessarie al loro perfezionamento. La nomina del commissario ad acta è stata respinta allo stato, non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere che l’amministrazione sarebbe rimasta ulteriormente inerte, anche alla luce dei pagamenti parziali effettuati. La domanda risarcitoria è stata separata e riunita ad altro giudizio, senza essere decisa in questa sede. Ag.E.A. è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudice ha accertato l’inadempimento e ordinato all’amministrazione di provvedere.

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Attribuisce la competenza al TAR Lazio per controversie relative a inadempimenti amministrativi di carattere ultraregionale.

  • art. 32 c.p.a.

    Ha consentito il mutamento del rito della domanda risarcitoria e la sua separazione e riunione con altro giudizio connesso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso su tutte le domande, integra il silenzio-inadempimento.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; la decisione ha accertato l’inerzia amministrativa incompatibile con l’obbligo di provvedere.

  • art. 29, comma 3, regolamento UE n. 1305/2013

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai benefici agro-climatico-ambientali.

  • art. 70 regolamento UE n. 2021/2115

    Individua la base normativa europea della misura SRA29 relativa agli impegni ambientali e climatici.

  • art. 28 regolamento UE n. 1305/2013

    Individua la base normativa europea della misura P.S.R. 11 sui pagamenti agro-climatico-ambientali.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Quando il silenzio amministrativo riguarda procedure di erogazione di benefici riferite a unità produttive situate in più Regioni, l’inadempimento assume carattere ultraregionale e la competenza territoriale spetta al TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione non dimostra l’integrale adempimento dell’obbligo di provvedere mediante la prova di pagamenti o attività istruttorie riferiti soltanto ad alcune delle domande dell’interessato: occorre che tutte le istanze siano definite con un provvedimento espresso, positivo o negativo.
  • Quando il mancato perfezionamento di domande amministrative sia dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico imputabile alla gestione pubblica, l’amministrazione deve adottare le misure necessarie per consentire il perfezionamento delle istanze e pronunciarsi espressamente su di esse, senza limitarsi a qualificarle come tardive.
  • L’accertamento del silenzio-inadempimento consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’adozione, entro un termine assegnato, di un provvedimento espresso e motivato e di tutte le misure necessarie per la definizione delle domande.
  • La nomina del commissario ad acta non costituisce una conseguenza automatica dell’accertamento del silenzio: può essere respinta quando, allo stato degli atti, non risultino elementi sufficienti per ritenere probabile un’ulteriore inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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