Regolamento (UE) 2019/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione, del 4 giugno 2019, che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2019 il tasso di adattamento da applicare ai pagamenti diretti della PAC, in attuazione della disciplina finanziaria prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013. La misura serve anche a coprire l’importo della riserva per le crisi nel settore agricolo iscritto nel progetto di bilancio 2020. Il tasso è fissato allo 1,441101 % e si applica solo oltre la soglia di 2.000 EUR, con esclusione della Croazia.
Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti della PAC per l’anno civile 2019, ai fini della disciplina finanziaria.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, con riferimento alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2019. La riduzione opera solo sulla parte dei pagamenti diretti superiore a 2.000 EUR; non si applica in Croazia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione stabilisce il tasso di adattamento da applicare ai pagamenti diretti della politica agricola comune per l’anno civile 2019. L’intervento è adottato in attuazione della disciplina finanziaria prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013, allo scopo di garantire il rispetto dei massimali di bilancio e di contribuire alla costituzione della riserva per le crisi nel settore agricolo.
Contesto normativo e finalità
La disciplina finanziaria è collegata alla necessità di mantenere la spesa entro i limiti del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Il regolamento richiama inoltre la regola secondo cui il tasso di adattamento deve essere fissato entro il 30 giugno dell’anno civile cui si riferisce. Nel 2019, la Commissione rileva che la riserva per le crisi nel settore agricolo prevista nel progetto di bilancio 2020 ammonta a 478 milioni di EUR a prezzi correnti, somma da reperire mediante riduzione dei pagamenti diretti.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riduzione si applica agli importi superiori a 2.000 EUR dovuti agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2019. Il testo chiarisce che il criterio decisivo è l’anno civile di presentazione della domanda, non il momento effettivo di pagamento, così da assicurare parità di trattamento anche in presenza di pagamenti tardivi effettuati in esercizi finanziari successivi.
Misura concreta: aliquota e soglia
L’articolo 1 fissa il tasso di adeguamento nella misura dell’1,441101 %.
- La riduzione opera solo sulla parte dei pagamenti diretti che supera 2.000 EUR.
- La base di calcolo riguarda i pagamenti dovuti per domande di aiuto presentate nel 2019.
Esclusione territoriale
Il regolamento precisa che la riduzione non si applica in Croazia. La scelta è coerente con il regime transitorio previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui per tale Stato membro il meccanismo del tasso di adattamento si applica solo dal 1° gennaio 2022.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità e base giuridica
La Commissione fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per garantire il rispetto dei massimali annuali e alimentare la riserva per le crisi nel settore agricolo.
Importo della riserva e necessità della disciplina finanziaria
Il considerando indica che la riserva per le crisi nel settore agricolo, inclusa nel progetto di bilancio 2020, ammonta a 478 milioni di EUR a prezzi correnti e che tale importo deve essere coperto mediante l’applicazione della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti per l’anno civile 2019. Le previsioni di spesa non richiedono ulteriore disciplina finanziaria.
Tasso di adattamento e soglia di applicazione
Per i pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR da versare agli agricoltori in relazione alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2019, è prevista una riduzione pari a 1,441101 %.
Esclusione della Croazia
La riduzione non si applica in Croazia, in coerenza con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede l’applicazione del meccanismo in tale Stato membro solo dal 1° gennaio 2022.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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