Regolamento (UE) 2019/917
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/917 della Commissione, del 4 giugno 2019, che stabilisce le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le specifiche tecniche e organizzative necessarie per mettere in funzione il sistema europeo di interconnessione dei registri fallimentari previsto dal regolamento (UE) 2015/848. Definisce architettura, definizioni, protocolli, misure di sicurezza, dati scambiati, criteri di ricerca, modalità di pagamento e livelli minimi di disponibilità del servizio. L’obiettivo è garantire un accesso armonizzato e interoperabile alle informazioni obbligatorie in materia di insolvenza attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
Specifiche tecniche e requisiti operativi per l’interconnessione dei registri fallimentari nazionali tramite il portale europeo della giustizia elettronica, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI), cioè al collegamento tra i registri fallimentari nazionali degli Stati membri e il portale europeo della giustizia elettronica, per la consultazione e lo scambio di informazioni e dati relativi alle procedure d’insolvenza. Vincola gli Stati membri per l’adeguamento tecnico dei propri registri, della piattaforma e delle interfacce di comunicazione; riguarda anche la Commissione europea per la gestione della piattaforma e per le comunicazioni operative. L’interconnessione deve avvenire entro il 30 giugno 2021. Non disciplina le procedure di insolvenza in sé, ma l’infrastruttura informatica e i requisiti minimi di sicurezza, interoperabilità e disponibilità del servizio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/917 della Commissione: interconnessione dei registri fallimentari
Il regolamento attua l’articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 in materia di procedure d’insolvenza e stabilisce le specifiche tecniche, le misure di sicurezza e gli ulteriori requisiti necessari per realizzare il sistema di interconnessione dei registri fallimentari. L’obiettivo è garantire condizioni uniformi di esecuzione, interoperabilità tra Stati membri e accesso armonizzato alle informazioni fallimentari tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
Ambito e finalità del sistema
L’IRI è descritto come un sistema decentrato che collega i registri fallimentari nazionali al portale europeo della giustizia elettronica. Il sistema svolge una funzione di servizio di ricerca centrale, rendendo accessibili le informazioni obbligatorie in materia di insolvenza previste dal regolamento (UE) 2015/848 e, se presenti nei registri nazionali, anche ulteriori documenti o informazioni. L’interconnessione dei registri deve avvenire entro il 30 giugno 2021.
Definizioni rilevanti
L’allegato fornisce le definizioni operative necessarie all’implementazione del sistema. Tra queste assumono rilievo: HTTPS come canale protetto e criptato; il registro fallimentare come insieme di dati da pubblicare ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848; l’IR endpoint SM come fonte informativa del fascicolo fallimentare dello Stato membro; il numero di registrazione nazionale; non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento; piattaforma; registri; SOAP; servizio web.
Architettura tecnica e protocolli di comunicazione
L’IRI utilizza metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture digitali riutilizzabili. La comunicazione tra portale della giustizia elettronica, piattaforma e punti di contatto dei registri è impostata come comunicazione one-to-one; dalla piattaforma ai registri può essere one-to-one o one-to-many. Per la trasmissione si impiegano protocolli Internet sicuri, come HTTPS, e protocolli standard per dati e metadati strutturati, come SOAP.
Sicurezza informatica e tutela dei dati
Il regolamento impone un nucleo minimo di misure di sicurezza. Devono essere garantite la riservatezza delle informazioni, l’integrità dei dati, la prova dell’origine e del ricevimento, la registrazione degli eventi di sicurezza secondo raccomandazioni internazionali riconosciute, l’autenticazione e l’autorizzazione degli utenti registrati, nonché la verifica dell’identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri. Sono richieste anche misure anti-automazione e anti-copia, come captcha e limiti al numero massimo di risultati per ciascun registro.
Dati scambiati e modello comune di registro
Il set comune di dati, identico per tutti gli Stati membri, è denominato "registro fallimentare di base". Ogni Stato membro può ampliarlo con informazioni specifiche. I dati del registro sono modellati secondo la specifica di interfaccia stabilita dalla Commissione. Lo scambio include anche i messaggi necessari per gli avvisi di ricevimento, la registrazione degli eventi e le relazioni.
Formato standard, interoperabilità e dati della piattaforma
Lo scambio di informazioni tra registri, piattaforma e portale avviene mediante un formato standard di messaggio, come XML. I servizi resi da ciascun registro devono essere unificati e presentare la stessa interfaccia, così che l’applicazione chiamante interagisca con un unico tipo di interfaccia che espone un set comune di dati. Per il funzionamento della piattaforma devono essere trasmessi i dati identificativi dei sistemi connessi, come gli URL, e altri dati operativi necessari, inclusi codici, dati di riferimento, glossari, traduzioni, dati di registrazione e relazioni.
Funzionamento operativo e supporto linguistico
La piattaforma fornisce elementi di riferimento, quali elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, per trasmettere i messaggi nella versione linguistica pertinente. Quando opportuno, i termini sono tradotti nelle lingue ufficiali dell’Unione; ove possibile, si utilizzano norme riconosciute e messaggi standardizzati. La Commissione è incaricata di comunicare agli Stati membri i dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull’utilizzo dei servizi informatizzati della piattaforma.
Criteri di ricerca e accesso al sistema
Per avviare una ricerca tramite l’IRI occorre selezionare almeno un paese. I criteri armonizzati di ricerca obbligatori sono due: nome e numero di registrazione nazionale, utilizzabili alternativamente o congiuntamente. Il portale può offrire ulteriori criteri di ricerca oltre a quelli armonizzati.
Pagamenti online per atti soggetti a tributi
Per gli atti e le indicazioni per i quali gli Stati membri prevedono tributi e che sono resi disponibili sul portale tramite l’IRI, il sistema deve consentire il pagamento online con metodi largamente diffusi, in particolare carte di credito e di debito. Possono essere previsti anche strumenti alternativi, come bonifici bancari o portafogli virtuali.
Disponibilità del servizio, manutenzioni e guasti
Il servizio deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con disponibilità minima del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le manutenzioni programmate con un anticipo di 5, 10 o 30 giorni lavorativi a seconda della durata e della tipologia dell’intervento. Ove possibile, la manutenzione deve essere pianificata fuori dall’orario lavorativo 19:00-8:00 CET. Sono disciplinati anche: l’orario fisso settimanale di manutenzione, i guasti tecnici imprevisti degli Stati membri, le modifiche che incidano sul collegamento con la piattaforma centrale e i guasti imprevisti della piattaforma centrale o del portale, che devono essere comunicati immediatamente dalla Commissione agli Stati membri.
Trascrizione, romanizzazione e traslitterazione
L’implementazione del sistema in ciascuno Stato membro deve supportare le norme nazionali di trascrizione, romanizzazione e traslitterazione per i caratteri speciali, sia in fase di inserimento delle ricerche sia nei risultati restituiti.
Disposizioni principali
Definizione e finalità del sistema IRI
L’allegato chiarisce che il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) è un sistema decentrato che collega i registri fallimentari nazionali al portale europeo della giustizia elettronica. Esso funge da servizio di ricerca centrale e rende accessibili le informazioni obbligatorie in materia di insolvenza previste dal regolamento (UE) 2015/848, nonché altri documenti o informazioni presenti nei registri nazionali.
Definizioni tecniche essenziali
Sono definite nozioni chiave come HTTPS, registro fallimentare, IR endpoint SM, numero di registrazione nazionale, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, piattaforma, registri, SOAP e servizio web, al fine di uniformare l’interpretazione tecnica e operativa del sistema.
Metodi e protocolli di comunicazione
L’IRI utilizza comunicazioni elettroniche basate sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili. La comunicazione tra portale della giustizia elettronica, piattaforma e punti di contatto dei registri è in linea generale one-to-one; dalla piattaforma ai registri può essere one-to-one o one-to-many. Per la trasmissione dei dati si usano protocolli sicuri come HTTPS e protocolli standard di messaggistica come SOAP.
Requisiti minimi di sicurezza informatica
Sono previste misure per garantire riservatezza, integrità dei dati, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, registrazione degli eventi di sicurezza, autenticazione e autorizzazione degli utenti e verifica dell’identità dei sistemi connessi. Devono inoltre essere adottate misure contro ricerche automatiche e copia dei registri, ad esempio captcha e limitazione del numero massimo di risultati.
Dati scambiati e struttura del registro di base
Lo scambio riguarda un set comune di dati, denominato registro fallimentare di base, uguale per tutti gli Stati membri, che può essere ampliato con informazioni specifiche nazionali. Sono compresi anche i messaggi necessari per gli avvisi di ricevimento, la registrazione degli eventi e delle relazioni. I dati sono modellati secondo le specifiche di interfaccia stabilite dalla Commissione.
Formato standard di messaggio e interoperabilità
Lo scambio di informazioni tra registri, piattaforma e portale avviene mediante un formato standard di messaggio, come XML, e con metodi standard di strutturazione dei dati. I servizi dei registri devono presentare un’interfaccia unificata, così che il portale interagisca con un unico tipo di interfaccia e gli Stati membri adeguino la struttura interna dei propri dati.
Dati necessari alla piattaforma centrale
Per il funzionamento della piattaforma devono essere forniti i dati di identificazione dei sistemi connessi, ad esempio URL, e altri dati operativi necessari, inclusi elenchi di codici, dati di riferimento, glossari, traduzioni e dati relativi alla registrazione e alle relazioni. Tali dati e metadati devono essere trattati e conservati in conformità alle norme di sicurezza del punto 5.
Modalità di funzionamento e supporto linguistico
La piattaforma fornisce dati di riferimento, elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari per la trasmissione dei messaggi nella lingua pertinente; ove opportuno, i termini sono tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE. La Commissione comunica agli Stati membri i dettagli tecnici sulle modalità di funzionamento e sui servizi informatizzati della piattaforma.
Criteri di ricerca armonizzati
Per effettuare una ricerca tramite l’IRI è necessario selezionare almeno un paese. I criteri armonizzati obbligatori sono il nome e il numero di registrazione nazionale, utilizzabili alternativamente o cumulativamente; il portale può offrire anche altri criteri di ricerca.
Modalità di pagamento online
Per gli atti e le indicazioni soggetti a tributi nazionali e resi disponibili tramite l’IRI, il sistema deve consentire il pagamento online con strumenti diffusi come carte di credito e di debito. Possono essere previsti anche metodi alternativi, quali bonifici bancari o portafogli virtuali.
Disponibilità del servizio e gestione delle manutenzioni
Il servizio deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso minimo di disponibilità del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Gli Stati membri devono notificare in anticipo le manutenzioni alla Commissione: 5 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 4 ore, 10 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 12 ore, 30 giorni lavorativi per manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica fino a 6 giorni l’anno. Sono previste regole specifiche per l’orario fisso di manutenzione, per i guasti imprevisti degli Stati membri, per le modifiche che incidano sul collegamento e per i guasti della piattaforma centrale o del portale, che la Commissione deve comunicare immediatamente agli Stati membri.
Trascrizione e traslitterazione
L’implementazione nazionale del sistema deve supportare le norme nazionali di trascrizione, romanizzazione e traslitterazione per i caratteri speciali, sia per l’inserimento delle ricerche sia per i risultati restituiti.
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