Regolamento (UE) 2019/923
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione in NC di due prodotti alcolici specifici, chiarendo che devono essere ricondotti alla voce 2208 e non alla voce 2206. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e le caratteristiche oggettive dei prodotti, che hanno perso il carattere di bevanda ottenuta per fermentazione di un frutto o di un prodotto naturale. Il regolamento prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune bevande alcoliche e basi alcoliche ai fini dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, vale a dire a specifici prodotti alcolici commercializzati o destinati alla preparazione di bevande/cocktail, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e, conseguentemente, della corretta applicazione delle misure tariffarie e doganali nell’Unione europea. Vincola le autorità doganali e gli operatori economici nell’interpretazione della NC per i prodotti indicati; non disciplina in via generale tutte le bevande alcoliche, ma solo le merci espressamente descritte. Restano rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, che possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione è adottato per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. In base ai considerando, la Commissione intende evitare difformità interpretative nella classificazione doganale di specifiche merci alcoliche, utilizzando le regole generali della NC e le competenze conferite dal codice doganale dell’Unione.
Ambito della misura
Il provvedimento riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato, cioè due prodotti alcolici specifici con caratteristiche compositive e merceologiche dettagliate. La disciplina opera ai fini della classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata e, quindi, per l’applicazione uniforme dei dazi e delle altre misure doganali connesse. Non ha portata generale su tutte le bevande alcoliche, ma solo sui prodotti oggetto della tabella allegata.
Fondamento giuridico e criterio di classificazione
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare misure di classificazione. Viene inoltre richiamato il regolamento (CEE) n. 2658/87, che stabilisce le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. La classificazione viene quindi effettuata in applicazione delle regole generali 1 e 6 e del testo dei codici NC pertinenti.
Classificazione del primo prodotto
Il primo prodotto è una bevanda alcolica liquida con titolo alcolometrico tra il 4% e il 6% vol., ottenuta mescolando succo di mela fermentato e alcole etilico distillato con acqua gassata, zucchero, acido citrico, aromi, conservante E 202, caffeina e coloranti E 102 ed E 124. Il regolamento rileva che l’aggiunta di tali sostanze ha determinato la perdita delle proprietà tipiche di un succo di mela fermentato. Per tale ragione il prodotto non rientra nella voce 2206, ma deve essere classificato nel codice NC 2208 90 69, come altra bevanda alcolica in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri.
Classificazione del secondo prodotto
Il secondo prodotto è un liquido alcolico al 15% vol., ottenuto dalla fermentazione di un estratto di barbabietola da zucchero composto in larga misura da saccarosio, con aggiunta di acqua e lievito, successiva rimozione del lievito mediante sedimentazione e microfiltrazione, e destinato a fungere da base per la formulazione di bevande alcoliche. La Commissione osserva che l’estratto di barbabietola da zucchero è uno zucchero greggio neutro e che il prodotto finale è neutro per colore, odore e gusto. Per questo motivo non acquisisce le caratteristiche di una bevanda della voce 2206, ma rientra nella voce 2208 e deve essere classificato nel codice NC 2208 90 99 come altro alcole etilico non denaturato in recipienti di capacità superiore a due litri.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili con la nuova classificazione. In particolare, tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. La previsione è rilevante per gli operatori economici che abbiano già ottenuto ITV su merci analoghe o identiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nei codici NC indicati nella colonna 2. Il primo prodotto, una bevanda alcolica con titolo tra 4% e 6% vol ottenuta da succo di mela fermentato, alcole etilico distillato e altri ingredienti, è classificato nel codice NC 2208 90 69. Il secondo prodotto, un liquido alcolico al 15% vol ottenuto dalla fermentazione di un estratto di barbabietola da zucchero e presentato sfuso, è classificato nel codice NC 2208 90 99.
Criteri interpretativi e motivazione della classificazione
La Commissione fonda la classificazione sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 2208, 2208 90, 2208 90 69 e 2208 90 99. Per il primo prodotto, l’aggiunta di sostanze e la perdita delle caratteristiche del succo fermentato escludono la voce 2206; per il secondo, la neutralità dell’estratto di barbabietola e la depurazione del prodotto impediscono di considerarlo una bevanda con caratteristiche proprie di un particolare frutto o prodotto naturale, conducendolo alla voce 2208.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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