Regolamento (UE) 2019/922
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di una specifica preparazione in granuli destinata a integratore alimentare per capelli e unghie. Il prodotto viene ricondotto al codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, con esclusione della voce 3003. Il testo disciplina inoltre il periodo transitorio per l'invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi, fissato in tre mesi.
Classificazione nella nomenclatura combinata di una preparazione alimentare/integratore per capelli e unghie nel codice NC 2106 90 92.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata dell'UE, delle merci descritte nell'allegato del regolamento. Riguarda gli operatori economici, gli importatori e le autorità doganali degli Stati membri per l'applicazione uniforme della NC; incide anche sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci identiche o sostanzialmente corrispondenti, che non siano conformi al regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; per le ITV incompatibili è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione è adottato per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esso classifica una specifica preparazione in granuli, presentata come integratore alimentare per capelli, pelle e unghie, e disciplina il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito e finalità
L'atto si inserisce nel sistema doganale dell'Unione e si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull'articolo 57, paragrafo 4, e sull'articolo 58, paragrafo 2. La finalità è assicurare che merci descritte in allegato siano classificate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, evitando difformità applicative da parte delle autorità doganali e degli operatori.
Regola di classificazione della merce
L'allegato descrive un prodotto composto da granuli fini di colore beige, contenente, tra l'altro, metionina, cistina, pantotenato di calcio, cloridrato di tiamina, cloridrato di piridossina, acido para-amminobenzoico, estratti di miglio e di germe di grano, lievito medicinale, ferro, zinco e rame, oltre a eccipienti. Il prodotto è omogeneizzato in un successivo processo produttivo per essere incapsulato ed è presentato come integratore alimentare destinato ad arrestare la caduta dei capelli e a stimolarne la crescita, nonché utile per pelle secca e squamosa, prurito, seborrea e per rinforzare le unghie.
Il regolamento lo classifica nel codice NC 2106 90 92. La motivazione indica che si tratta di una preparazione in forma sfusa contenente principalmente nutrienti essenziali per capelli e unghie sani; per tale ragione è esclusa la classificazione alla voce 3003. Il prodotto viene quindi qualificato come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, ai sensi della voce 2106.
Base interpretativa della classificazione
La classificazione è effettuata in applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e in base al tenore dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il regolamento richiama inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative sia alla voce 3003 sia alla voce 2106 per giustificare l'esclusione dal settore dei medicinali e l'inclusione tra le preparazioni alimentari.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per le merci interessate, eventuali informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e incompatibili con la nuova classificazione restano utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo transitorio è espresso in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell'allegato
Le merci descritte nell'allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto composto da granuli fini beige contenente metionina, cistina, vitamine, estratti vegetali, lievito medicinale, ferro, zinco e rame, presentato come integratore alimentare per contrastare la caduta dei capelli e favorirne la crescita, la classificazione è nel codice NC 2106 90 92.
Motivazione tecnico-doganale della classificazione
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e sui testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il regolamento precisa che il prodotto, essendo una preparazione in forma sfusa contenente principalmente nutrienti essenziali, è escluso dalla voce 3003 e rientra invece tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 giu 2019Regolamento (UE) 2019/921
- Regolamento · 3 giu 2019Regolamento (UE) 2019/923
- Regolamento · 3 giu 2019Regolamento (UE) 2019/924
- Regolamento · 3 giu 2019Regolamento (UE) 2019/925
- Regolamento · 3 giu 2019Regolamento (UE) 2019/926
- Regolamento · 3 giu 2019Regolamento (UE) 2019/927
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →