Regolamento (UE) 2019/921
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale di una specifica merce nella nomenclatura combinata, per assicurare un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Il prodotto descritto nell’allegato, un integratore alimentare in compresse a base di SAMe, è classificato nel codice NC 2106 90 92. Il regolamento disciplina inoltre un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Si tratta di un atto di esecuzione direttamente applicabile, fondato sul codice doganale dell’Unione e sulle regole di interpretazione della nomenclatura combinata.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un integratore alimentare a base di S-Adenosil-L-Metionina (SAMe) in compresse, con indicazione del codice NC 2106 90 92.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare al prodotto sotto forma di compresse contenente 400 mg di S-Adenosil-L-Metionina disolfato p-toluenesulfonato (SAMe) destinato a integratore alimentare. Produce effetti anche sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi rilasciate per le merci interessate, che possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore. Non contiene esclusioni espresse ulteriori rispetto alla classificazione di specifiche merci descritte nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell’Unione. La Commissione, richiamate le regole generali di interpretazione della nomenclatura e il parere del comitato del codice doganale, classifica una specifica merce descritta in allegato nel codice NC 2106 90 92.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento è adottato in base al regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, e mira a evitare divergenze applicative nella classificazione doganale di merci analoghe. Il considerando evidenzia che, per assicurare uniformità, occorre adottare disposizioni specifiche di classificazione per le merci elencate nell’allegato.
Ambito di applicazione materiale
L’atto riguarda la classificazione di una merce concreta: un prodotto in compresse contenente 400 mg di S-Adenosil-L-Metionina disolfato p-toluenesulfonato, con SAMe quale principio attivo, contenente anche eccipienti e presentato sfuso. Il prodotto è destinato a essere utilizzato come integratore alimentare che facilita la normale funzione epatica, favorisce il processo di disintossicazione dell’organismo e sostiene la salute emotiva.
Regola di classificazione e codice NC assegnato
L’allegato stabilisce che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 2106 90 92. La motivazione richiama le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, la nota complementare 5 del capitolo 21 e il testo dei codici NC pertinenti. La Commissione afferma espressamente che la classificazione alla voce 3004 è esclusa, poiché il contenuto di principio attivo non è adatto alla prevenzione e cura di malattie o affezioni. Il prodotto è quindi qualificato come "preparazione alimentare non nominata né compresa altrove".
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela la continuità operativa degli operatori prevedendo, all’articolo 2, un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare. La previsione è espressamente collegata all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente le amministrazioni e gli operatori interessati alla classificazione della merce contemplata dall’allegato.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto in allegato, la classificazione corretta è il codice NC 2106 90 92, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.
Motivazione della classificazione doganale
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota complementare 5 del capitolo 21 e sul testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il regolamento esclude la voce 3004, poiché il contenuto di principio attivo SAMe per compressa non è idoneo alla prevenzione o cura di malattie o affezioni.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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