Regolamento (UE) 2019/924
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale di una specifica "cassetta a fibra ottica con connettori" nella nomenclatura combinata, assegnandole il codice NC 8536 70 00. La Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della NC nell’Unione, richiamando le regole generali di interpretazione e la nota pertinente del capitolo 85. È inoltre previsto che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano essere ancora invocate per tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica cassetta a fibra ottica con connettori e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare all’articolo denominato "cassetta a fibra ottica con connettori", ai fini della classificazione doganale nella nomenclatura combinata (NC) dell’Unione europea. Produce effetti vincolanti per le autorità doganali e per gli operatori economici negli Stati membri dell’UE; non introduce un regime generale per tutte le merci, ma una classificazione specifica per il bene descritto. È prevista una disciplina transitoria limitata alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, invocabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione, classificando una specifica merce descritta nell’allegato. Il provvedimento è adottato sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura tariffaria.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87, che contiene le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. La finalità dichiarata è garantire un’applicazione uniforme della NC in tutti gli Stati membri, evitando classificazioni divergenti per merci con caratteristiche analoghe.
Oggetto della classificazione
L’allegato descrive un articolo definito come "cassetta a fibra ottica con connettori", di forma cilindrica, realizzato principalmente in plastica con piccoli elementi metallici. La struttura comprende una base con quattro punti di entrata per cavi, un elemento di fissaggio amovibile, un vassoio portagiunti con scanalature per l’allineamento delle fibre ottiche e connettori interni. L’articolo è destinato a proteggere fibre ottiche o cavi ottici e può essere impiegato in diversi tipi di reti.
Criteri e codice NC attribuito
La classificazione è effettuata nel codice NC 8536 70 00. L’allegato specifica che tale soluzione deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, della nota 7 del capitolo 85 e del testo dei codici NC 8536 e 8536 70 00. Viene espressamente esclusa la classificazione nella voce 8536 90 10, poiché quest’ultima riguarda connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi, cioè apparecchiature elettriche per connessioni elettriche, mentre il prodotto descritto è un connettore per fibre ottiche che realizza un allineamento meccanico delle fibre in un sistema a linea digitale.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi: il titolare può continuare a invocarle per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La previsione si coordina con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la cassetta a fibra ottica con connettori, il codice attribuito è 8536 70 00.
Motivazione tecnica della classificazione
L’allegato precisa che la classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 7 del capitolo 85 e sul testo dei codici NC 8536 e 8536 70 00. È esclusa la voce 8536 90 10 perché riguarda connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi, mentre l’articolo descritto non possiede connessioni elettriche ed è qualificato come connettore per fibre ottiche.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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