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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/915

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R0915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le importazioni dalla RPC di alcuni fogli di alluminio in rotoli continuano a essere effettuate a prezzi di dumping e che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste un elevato rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale, ritenendo che il mercato cinese fosse affetto da distorsioni significative e utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Le misure antidumping definitive sono quindi mantenute, con aliquote individuali per alcune società e aliquota residuale del 35,6 % per tutte le altre.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010), originari della Repubblica popolare cinese. L’applicazione riguarda gli importatori nell’Unione e i produttori esportatori cinesi indicati nel regolamento, con aliquote individuali subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme all’allegato. Restano soggette all’aliquota residuale tutte le altre società non espressamente elencate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio in rotoli originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conferma che le misure antidumping in vigore restano necessarie per contrastare il dumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese e per tutelare l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure originarie erano state istituite nel marzo 2013 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013. A seguito dell’avviso di imminente scadenza pubblicato il 14 giugno 2017, otto produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione, hanno chiesto il riesame. La Commissione ha aperto il riesame il 13 marzo 2018 e ha condotto l’inchiesta sul periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2017, mentre l’analisi delle tendenze ha coperto il periodo dal 1 gennaio 2014 alla fine del PIR.

Partecipazione delle parti e campionamento

La Commissione ha invitato produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori, autorità cinesi e produttori esportatori noti a collaborare. È stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione, rappresentativi di circa il 66 % della produzione dei produttori dell’Unione che hanno collaborato. Nessun importatore indipendente e nessun utilizzatore si è manifestato. Quanto ai produttori esportatori della RPC, quattro gruppi hanno inviato risposte per il campionamento, ma nessuno ha poi compilato il questionario; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10. La Commissione ha considerato simili il prodotto cinese esportato nell’Unione, il prodotto fabbricato in Turchia quale paese rappresentativo e il prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione, in quanto aventi caratteristiche fisiche e tecniche e impieghi di base analoghi.

Costruzione del valore normale e distorsioni significative nella RPC

La Commissione ha ritenuto opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi di prova relativi a distorsioni significative nell’economia cinese e della mancata collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori. Ha quindi escluso l’uso dei prezzi e dei costi interni cinesi per il valore normale e lo ha costruito su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni.

L’analisi svolta dalla Commissione è ampia e si fonda sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC. In sintesi, vengono rilevati:

  • il ruolo pervasivo dello Stato e del PCC nell’economia;
  • la prevalenza di imprese statali e la loro influenza sul mercato;
  • la capacità dello Stato di intervenire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza nelle imprese;
  • la pianificazione industriale e le politiche settoriali che orientano i fattori produttivi;
  • le carenze del diritto fallimentare, societario e patrimoniale;
  • la distorsione dei costi salariali;
  • l’accesso al credito tramite istituzioni non indipendenti dallo Stato.

La Commissione conclude che tali distorsioni sono sistemiche e incidono anche sul settore dell’alluminio e sul prodotto oggetto del riesame.

Paese rappresentativo: Turchia

Per costruire il valore normale, la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, sulla base di criteri di sviluppo economico, produzione del prodotto, disponibilità di dati pubblici e presenza di dati finanziari del produttore turco Sedat Tahir A.Ş. La Turchia è stata ritenuta comparabile alla RPC come paese a reddito medio-alto. La Commissione ha utilizzato dati pubblici turchi per i fattori di produzione, i costi del lavoro e dell’energia elettrica, nonché i dati finanziari del produttore turco per SGAV e profitti.

Margine di dumping

Poiché i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato con la compilazione del questionario, la Commissione ha stimato il prezzo all’esportazione sulla base delle statistiche Eurostat/Comext. Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, con adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, ha portato a un margine di dumping superiore al 150 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha quindi accertato la persistenza del dumping durante il PIR.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

La Commissione ha ritenuto elevata la probabilità che, in caso di abrogazione delle misure, il dumping persista o si ripeta. Le ragioni decisive sono:

  • la significativa capacità inutilizzata nella RPC;
  • l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzo;
  • la presenza di misure antidumping in altri mercati, come Turchia e India, che potrebbe favorire il reindirizzamento delle esportazioni verso l’UE.

Le importazioni cinesi nel PIR sono rimaste relativamente contenute ma sono proseguite e, secondo l’analisi dei prezzi, i prodotti cinesi erano venduti nell’UE a prezzi inferiori di circa il 29,3 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ritiene quindi probabile un aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Situazione dell’industria dell’Unione e rischio di pregiudizio

L’industria dell’Unione è stata definita come l’insieme dei 20 produttori noti del prodotto simile nell’Unione. Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito dell’18 %, da 104 521 tonnellate nel 2014 a 85 666 tonnellate nel PIR.

Anche l’industria dell’Unione ha subito un deterioramento: produzione, vendite, occupazione e produttività sono calate; la redditività è passata da un utile del 5,1 % nel 2014 a una perdita del 2,8 % nel PIR; il flusso di cassa è crollato; l’utile sul capitale investito è divenuto negativo. La Commissione rileva che, pur in un mercato in contrazione, l’industria dell’Unione ha mantenuto la quota di mercato grazie alle misure vigenti, ma non ha recuperato il pregiudizio subito in precedenza.

La persistenza di importazioni cinesi oggetto di dumping e sottoquotate ha impedito all’industria dell’Unione di trasferire sui prezzi di vendita l’aumento dei costi, aggravando la situazione finanziaria. Ne deriva un elevato rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure, con possibile ulteriore deterioramento e, in ultima analisi, chiusura di siti produttivi.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’interesse dell’Unione e ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non emerge alcun motivo per ritenere che esso sia contrario agli interessi di importatori o utilizzatori, che peraltro non hanno collaborato all’inchiesta. Non vi sono quindi ragioni per non prorogare le misure.

Dispositivo e adempimenti pratici

L’articolo 1 mantiene il dazio antidumping definitivo con aliquote individuali per specifiche società cinesi, tra cui:

  • 14,2 % per CeDo (Shanghai) Ltd.;
  • 14,6 % per numerose società elencate;
  • 15,6 % per Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.;
  • 35,6 % per tutte le altre società.

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata a una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prevista nell’allegato, firmata da un responsabile del soggetto giuridico emittente. L’articolo 2 disciplina inoltre l’inclusione di nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino tre condizioni cumulative: assenza di esportazioni nel periodo 1 ottobre 2010-30 settembre 2011, assenza di collegamenti con operatori già soggetti alle misure e successiva esportazione effettiva o obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In termini operativi, per imprese italiane importatrici e operatori doganali, il punto centrale è la corretta classificazione tariffaria del prodotto, la verifica del produttore esportatore e la disponibilità della documentazione commerciale conforme, pena l’applicazione dell’aliquota residuale.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Il dazio si applica al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Aliquote individuali e aliquota residuale

Sono previste aliquote individuali tra il 14,2 % e il 15,6 % per le società elencate all’articolo 1, paragrafo 2, mentre per tutte le altre società si applica l’aliquota del 35,6 % (codice TARIC B999).

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme all’allegato. In mancanza di tale fattura si applica il dazio residuale.

Nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può chiedere l’estensione dell’aliquota media ponderata del 14,6 % se dimostra di non aver esportato nel periodo 1 ottobre 2010-30 settembre 2011, di non essere collegato a soggetti già assoggettati alle misure e di aver esportato o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi dopo la fine del periodo dell’inchiesta originaria.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdifesa commercialecommercio internazionaleunione doganaleconcorrenza

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