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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06958/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria/subsidiaria. Il tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto dell'espatrio, fondato su conflitti con la famiglia della ex fidanzata, aveva escluso i presupposti della protezione sussidiaria in ragione della non gravità della situazione nel Punjab e aveva negato la protezione umanitaria per mancanza di deduzioni e prova di vulnerabilità. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme processuali sul procedimento camerale e sulla protezione internazionale perché il tribunale aveva deciso prima della scadenza del termine concesso per depositare documentazione sull'inserimento lavorativo e sull'aggiornamento della situazione del Paese di origine; con il secondo si lamentava la violazione delle norme internazionali e interne sulla protezione, per difetto di cooperazione istruttoria circa le aree limitrofe a quella di provenienza, asseritamente interessate da conflitto bellico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione fosse stata assunta e depositata prima della scadenza del termine assegnato alla parte per integrare il proprio contributo difensivo e istruttorio, in violazione del principio per cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la decisione deve essere presa sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, ma senza anticipare immotivatamente il termine concesso alla parte. Ha inoltre rilevato che la mancata attesa del termine, in assenza di una ragione giustificatrice e a fronte di elementi potenzialmente decisivi sulla vulnerabilità e sulla situazione del Paese d'origine, aveva leso il diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 737 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate per la violazione del rito camerale

  • art. 738 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate per la violazione del rito camerale

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    la Corte ricava il principio che la decisione deve essere assunta sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione e non prima della scadenza del termine assegnato alla parte per integrazioni difensive

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato in relazione alla protezione umanitaria e alla valutazione della vulnerabilità

  • art. 33 Conv. Ginevra

    richiamato nel secondo motivo in tema di protezione internazionale

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato nel secondo motivo in tema di protezione internazionale e divieti di allontanamento

  • art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato per il dovere di cooperazione istruttoria del giudice

  • art. 3, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    evocato come fondamento del principio secondo cui la decisione va resa sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di protezione internazionale, se il tribunale assegna un termine alla parte per depositare documentazione integrativa, non può decidere prima della sua scadenza senza una specifica ragione giustificatrice, perché ciò lede il diritto di difesa.
  • Il rispetto del principio decisorio fondato sugli elementi esistenti al momento della decisione non autorizza il giudice ad anticipare la decisione rispetto al termine difensivo concesso alla parte.
  • La violazione del termine per integrazioni difensive è idonea a fondare la cassazione quando gli elementi non acquisiti siano astrattamente decisivi, come quelli relativi all'inserimento socio-lavorativo o alla situazione del Paese di origine.
  • Quando un primo motivo di ricorso comporta la cassazione per violazione del diritto di difesa nel procedimento di protezione, restano assorbite le ulteriori censure sul merito istruttorio e sulla cooperazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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