Sentenza del 03/02/2023 n. 3425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado da A.A. per mancata dimostrazione dell'interesse ad agire previsto dal D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava la cartella di pagamento e l'estratto di ruolo per omessa notifica; in primo grado la CTP dichiarò il ricorso inammissibile ritenendo l'estratto atto interno non impugnabile; la CTR accolse l'appello di A.A. e dichiarò la decadenza del concessionario; Equitalia ricorse in Cassazione sostenendo che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Equitalia in ragione della normativa sopravvenuta (D.P.R. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, introdotto dal D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021) che limita l'accesso alla tutela immediata e richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio nelle ipotesi tassative indicate dalla norma; inoltre ha applicato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022) secondo cui la norma si applica ai processi pendenti. Poiché A.A. non aveva allegato il specifico pregiudizio richiesto, il suo ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 100 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamati come norme processuali e parametri di impugnazione e motivazione del ricorso per cassazione; in particolare l'art. 360, n.4 è invocato per violazione di norme di diritto sostanziale/processuale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola la temporalità e la possibilità di impugnare l'atto successivo notificato; richiamato per confrontare la tutela differita prevista per l'impugnazione dell'atto non notificato
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 12, comma 4-bis (introdotto dal D.L. 21/10/2021, n. 146, art. 3-bis, conv. L. 17/12/2021, n. 215)
Stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e limita la possibilità di impugnare ruolo e cartella non notificati ai soli casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio (es. partecipazione ad appalti, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici)
Sezioni Unite Corte di Cassazione
sent. SS.UU. 2 ottobre 2015, n. 19704
In precedenza avevano ritenuto impugnabile la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, purché il contribuente ne fosse comunque venuto legittimamente a conoscenza; principio poi modificato dall'intervento normativo successivo
Sezioni Unite Corte di Cassazione
sent. SS.UU. 6 settembre 2022, n. 26283
Ha chiarito che il nuovo art. 12, comma 4-bis del DPR n. 602/1973 si applica ai processi pendenti (ius superveniens) e che le ipotesi in esso indicate sono tassative; ha rigettato le questioni di illegittimità costituzionale e confermato la legittimità della limitazione dell'accesso immediato alla tutela
Massime di principio
- Dall'introduzione del comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973 l'estratto di ruolo è atto non impugnabile autonomamente; per contestare ruolo o cartella non notificati il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla norma.
- La disciplina introdotta si applica anche ai giudizi pendenti (ius superveniens): un ricorso promosso prima della modifica normativa può essere dichiarato inammissibile se il ricorrente non allega il pregiudizio richiesto dalla nuova norma.
- Le ipotesi che giustificano la tutela immediata sono tassative (partecipazione ad appalti, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici con pubbliche amministrazioni) e non sono suscettibili di estensione analogica: l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- In assenza della specifica allegazione di pregiudizio, il contribuente dovrà far valere l'invalidità della notifica mediante la tutela ordinaria/impugnatoria prevista dal D.Lgs. n. 546/1992 (impugnazione dell'atto successivo notificato o azioni alternative previste dalla legge).
- Quando una decisione favorevole all'una o all'altra parte si fonda su normativa sopravvenuta, è frequente la compensazione integrale delle spese processuali; pertanto, in situazioni analoghe si può ragionevolmente chiedere la compensazione delle spese se la pronuncia si basa su ius superveniens.
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