Cassazione Civile, Sentenza n. 23871/2020 del 29/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna in Cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva parzialmente accolto i ricorsi degli eredi escludendo le sanzioni iscritte a ruolo con la cartella di pagamento per difetto di motivazione e per mancata comprensione della natura e del titolo giustificativo della sanzione relativa all'imposta di successione riliquidata. L'Agenzia deduce la violazione dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 346 e dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la sanzione pari al 30 per mille dell'imposta riliquidata fosse legittima in quanto riferita al recupero dell'imposta principale di successione e che la natura del ricorso avverso l'avviso di liquidazione non rilevasse ai fini della riscossione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha motivato il rigetto per due profili principali: (1) il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha annullato le sanzioni per difetto di motivazione della cartella e non per questioni di principio relative alla natura dell'imposta; (2) carenza di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c.: il ricorrente non ha riprodotto testualmente né allegato gli atti amministrativi rilevanti (cartella di pagamento e avvisi presupposti) né indicato con precisione i passi contestati, impedendo alla Corte di verificare le censure sulla base dell'atto di impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la parte soccombente condannata al rimborso delle spese di lite
Norme richiamate
d.lgs. n. 346/1990, art. 40, comma 1
Riferimento utilizzato dall'Agenzia per giustificare l'applicazione della sanzione in sede di riliquidazione della successione; la Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione della norma per inammissibilità del ricorso
d.lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1
Richiamato dall'Agenzia in relazione alle sanzioni; la Corte non si è pronunciata sul corretto rapporto normativo per la stessa ragione di inammissibilità procedurale
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come base di censura (violazione di legge); la Corte valuta che tale motivo non è stato articolato secondo i requisiti di autosufficienza necessari per la Cassazione
codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: obbligo di indicare specificamente fatti, atti e documenti rilevanti e di trascriverne le parti decisive; la sua violazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione è essenziale il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere testualmente e, se necessario, in allegato gli atti amministrativi e i passi delle sentenze che si censurano; la mera evocazione degli atti o il rinvio agli atti di causa non è sufficiente
- Quando si impugna in cassazione la motivazione di un atto impositivo (avviso o cartella), è necessario riprodurre testualmente le parti dell'atto che si ritengono viziati, per consentire alla Corte di valutare la corrispondenza tra la motivazione amministrativa e la critica formulata
- Una cartella di pagamento che non renda chiara la natura e il titolo giustificativo delle sanzioni può essere ritenuta carente di motivazione e le sanzioni possono essere annullate in sede di merito
- Se il ricorso in cassazione è inammissibile per vizi formali o per carenza di autosufficienza, la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali invocate e il ricorrente può essere condannato alle spese
- Nelle controversie tributarie successive a riliquidazioni per successione, la distinzione tra imposta principale e sanzioni richiede che l'atto di iscrizione a ruolo specifichi chiaramente le voci iscritte (imposta, interessi, sanzioni) e il relativo titolo
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