Cassazione Civile, Ordinanza n. 04688/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la riliquidazione della pensione sulla base dei benefici contributivi per esposizione all'amianto già riconosciuti in loro favore in forza di un precedente giudicato. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che tali benefici incidessero solo sulla misura della pensione e non sulla sua decorrenza, e che il ricalcolo potesse decorrere solo dalla domanda amministrativa di pensione, non dalla data anteriore al pensionamento né dalla mera domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 342, 348 bis, 434 e 436 c.p.c. per asserita genericità dei motivi di appello e conseguente inammissibilità; con il secondo hanno denunciato la violazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato che l'appello non aveva censurato la decorrenza della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati senza trascrivere gli elementi essenziali dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, impedendo così alla Corte di comprendere la concreta portata del vizio denunciato. Ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, affermando che esso vale anche quando si censuri la valutazione del giudice di merito sulla genericità dei motivi di appello: in tal caso il ricorrente deve riportare nel ricorso, nel loro contenuto specifico, i motivi di appello contestati. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Per censurare la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello.
art. 348 bis c.p.c.
È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 434 c.p.c.
È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 436 c.p.c.
È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 324 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo per sostenere il giudicato interno sulla decorrenza della pensione; la censura non è esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, quando si deduca l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi di appello, il ricorrente trascriva nel ricorso i motivi di appello nella loro parte essenziale e specifica.
- La deduzione di vizi relativi alla qualificazione dell'appello come generico è inammissibile se il ricorso non consente alla Corte di legittimità di verificare direttamente, sulla base del solo ricorso, il contenuto dell'atto di appello e della decisione impugnata.
- Le censure di violazione di norme processuali devono essere formulate in modo autosufficiente e intellegibile; in difetto, il ricorso è inammissibile senza scrutinio del merito.
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