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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 21306 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha notificato avviso di accertamento per il 2006 e 2007 per indebita deduzione di costi, indebita detrazione IVA e partecipazione a frodi carosello: la società M. avrebbe acquistato veicoli da società cartiere con fatturazioni soggettivamente inesistenti (importazioni per €1.349.749,94 + IVA per il 2006 e €132.166,66 + IVA per il 2007). La contribuente ha contestato l'accertamento dimostrando la regolarità delle fatture e l'esistenza di modelli F24 attestanti versamenti; ha inoltre sostenuto che l'art. 60-bis DPR 633/1972 non era applicabile e che, al più, le operazioni sarebbero state soggettivamente fittizie senza rilevare la responsabilità del cessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio circa la conoscibilità della frode da parte del cessionario: ricorrevano indici oggettivi (rapporti costanti dal 2003 con società prive di sede reale, prezzi inferiori al mercato, modelli F24 privi di riscontro anagrafico, elementi acquisiti nel PVC) che giustificano la presunzione di conoscibilità. La sentenza della CTR è stata cassata e rinviata alla Commissione regionale d'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione; liquidazione delle spese demandata alla commissione di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 60-bis

    Norma che introduce la responsabilità solidale del cessionario nel versamento dell'IVA; nel caso è stata discussa la sua rilevanza temporale e sostanziale, ma la Corte ha richiamato la necessità, in ogni caso, che l'Amministrazione dimostri la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • Codice Civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova: la Corte ha ribadito che, in materia IVA e fatturazione soggettivamente inesistente, incombe sull'Amministrazione provare la consapevolezza o la conoscibilità della frode; solo dopo ciò grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la diligenza richiesta.

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiamato in relazione al valore probatorio delle scritture e delle presunzioni; la questione verte sulla valutazione complessiva degli indizi e della documentazione prodotta (es. F24).

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    Norma sulle ragioni di cassazione; la Corte ha motivato la revisione in rapporto alla violazione delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova e sulla corretta valutazione presuntiva degli indizi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    Normativa citata dall'Agenzia per contestare la motivazione della CTR; la Corte ha però ritenuto assorbiti gli altri motivi dopo l'accoglimento del primo relativo all'onere della prova.

  • Normativa e giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE: C-439/04, C-440/04, C-285/11, C-642/11)

    Il diritto comunitario tutela il diritto alla detrazione IVA e richiede che il rifiuto di detrazione sia fondato su prova della partecipazione o conoscenza della frode da parte del destinatario; la Corte di cassazione richiama tali principi per fissare l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, se l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode, sulla base di elementi oggettivi specifici; solo se tale prova è fornita, l'onere si sposta sul contribuente.
  • Gli indici rilevanti per valutare la conoscibilità della frode includono: fornitore senza sede reale, uso di prestanomi, assenza di dichiarazioni fiscali o versamenti da parte del cedente, prezzi significativamente inferiori al mercato, ripetitività dei rapporti con operatori sospetti.
  • La produzione di modelli F24 o di altra documentazione probatoria non è decisiva se non riscontrata nell'anagrafe tributaria o se la documentazione è riconducibile ad annualità o a momenti diversi rispetto alla cessione: rileva la situazione concreta e le informazioni disponibili al momento dell'operazione.
  • La diligenza richiesta al cessionario è quella mediamente esigibile in ragione della qualità professionale e del settore: verifiche sulla sede e capacità del fornitore, visure camerali, controlli sui versamenti fiscali e tracciabilità dei pagamenti sono misure ragionevoli per disfarsi dalla presunzione di conoscibilità.
  • In presenza di indizi di frode dimostrati dall'Amministrazione, il contribuente deve documentare di aver adottato tutte le verifiche e le cautele ragionevoli; altrimenti potrà essere escluso dal diritto alla detrazione o vedersi addebitata responsabilità.
  • Ai fini probatori è cruciale che gli elementi su cui si fondano le presunzioni siano riferibili al momento della cessione: elementi acquisiti solo successivamente possono essere meno efficaci per dimostrare la conoscibilità all'epoca dell'operazione.

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