Ordinanza n. 766/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Monteleone di Fermo, n. 1 del 12.02.2025 (prot. n. 504 del 13.02.2025 – registro generale n. 4), notificata alla ricorrente in data 14.02.2025, avente ad oggetto “ordinanza di rimozione recinzione e ripristino dello stato dei luoghi”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso alla suddetta ordinanza n. 1/2025, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione della recinzione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ordinato la rimozione di una recinzione realizzata a seguito di SCIA presentata nel 2018, deducendo: la tardività dell’intervento repressivo rispetto alla SCIA, rimasta priva di provvedimenti inibitori; l’insussistenza di un abuso edilizio, trattandosi secondo la prospettazione comunale di una questione relativa alla titolarità dell’area; il difetto di istruttoria e la sproporzione dell’ordine di rimozione dell’intera recinzione, anche nella parte insistente su area pacificamente appartenente al Comune; la violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e legittimo affidamento, per omessa motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e mancata ponderazione dell’affidamento maturato dopo il mantenimento dell’opera per anni; l’erroneità o insufficienza dell’accertamento dello sconfinamento nella particella n. 465 e la pendenza di un giudizio civile volto all’accertamento dell’usucapione della medesima particella; la carenza di motivazione e l’incoerenza dei richiami normativi contenuti nell’ordinanza. Il Comune ha sostenuto che la recinzione fosse stata realizzata in difformità dalla SCIA, poiché estesa anche alla particella n. 465, non indicata nel progetto e non appartenente alla ricorrente al momento dell’intervento; che dichiarazioni inesatte o incomplete avrebbero impedito alla SCIA di produrre effetti; che l’opera fosse unitaria e non frazionabile; e che il giudizio civile non incidesse sulla legittimità dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure. Ha rilevato che gli elaborati allegati alla SCIA rappresentano la recinzione come interamente ricadente nella particella n. 415, mentre la documentazione successivamente prodotta dal Comune evidenzia che una parte dell’area recintata ricadrebbe nella particella n. 465. Poiché l’ordinanza fonda la qualificazione dell’intervento come realizzato sine titulo principalmente sull’estraneità della particella n. 465 alla sfera dominicale della ricorrente, l’accertamento della titolarità di tale particella costituisce presupposto fattuale e giuridico necessario e dirimente per decidere sulla legittimità dell’atto. Essendo pendente davanti al Tribunale civile di Fermo un giudizio sull’usucapione della particella, il TAR ha sospeso il processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio civile. Ha posto a carico delle parti l’onere di riassumere il giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale devoluta ad altro giudice.
art. 295 c.p.c.
È applicato quale fondamento della sospensione necessaria quando la definizione della controversia amministrativa dipende dall’accertamento, da parte del giudice civile, della titolarità dell’area.
art. 80 c.p.a.
Impone alle parti di provvedere alla riassunzione del giudizio amministrativo dopo la definizione della causa civile sospensiva.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento repressivo edilizio dipende in modo diretto dalla titolarità dominicale dell’area interessata dall’intervento, l’accertamento della proprietà costituisce questione pregiudiziale e dirimente, non un profilo meramente accessorio.
- Il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. quando la titolarità dell’area, controversa davanti al giudice civile, rappresenta il presupposto fattuale e giuridico necessario per stabilire se l’intervento sia stato realizzato senza titolo o in difformità dal titolo edilizio.
- La sospensione del giudizio amministrativo per pregiudizialità civile comporta l’onere delle parti di riassumere il processo nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.
Come è indicizzato
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