Cassazione Civile, Ordinanza n. 14006/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ausiliario)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico d'ufficio nominato in un procedimento civile in materia di costruzioni edilizie. Il Tribunale di Roma aveva riformato il decreto di liquidazione riconoscendo al consulente un compenso complessivo di euro 7.837,06, calcolato su 480 vacazioni, applicando anche la maggiorazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la natura ed entità dell'attività svolta, con esclusione delle spese non documentate. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 4 della L. n. 319 del 1980, sostenendo che la liquidazione a vacazioni era stata ancorata al termine assegnato dal giudice per il deposito della relazione e non al tempo effettivamente impiegato; 2) violazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la maggiorazione era stata riconosciuta senza adeguata motivazione sulla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di un documento relativo alla rinnovazione delle indagini peritali e alla sostituzione del consulente, profilo che sarebbe stato rilevante anche per escludere o comunque giustificare diversamente l'aumento ex art. 52. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la liquidazione del compenso a vacazioni deve essere commisurata al tempo effettivamente impiegato per l'espletamento dell'incarico e non al termine assegnato per il deposito della relazione; inoltre, la maggiorazione ex art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede una motivazione specifica sulla natura eccezionale della prestazione, non bastando il solo rilievo quantitativo o qualitativo dell'incarico.
Norme richiamate
art. 4 L. 319/1980
La liquidazione del compenso a vacazioni deve essere rapportata al tempo effettivamente occorso per lo svolgimento dell'incarico peritale, non al termine concesso dal giudice per il deposito della relazione.
art. 52 d.P.R. 115/2002
La maggiorazione degli onorari fino al doppio è consentita solo per prestazioni eccezionali, connotate da un tasso di importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà notevolmente superiore a quello già compensato con gli onorari massimi; il giudice deve darne conto in motivazione.
art. 115 c.p.c.
Il motivo relativo all'omesso esame di un documento è stato dichiarato assorbito, poiché l'accoglimento dei primi due motivi era sufficiente a definire la cassazione della decisione impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Il consigliere delegato aveva ravvisato profili di inammissibilità e manifesta infondatezza, proponendo la definizione del giudizio con il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio in base al sistema delle vacazioni deve essere fondata sul tempo effettivamente necessario all'espletamento dell'incarico, non sul solo termine assegnato per il deposito della relazione o su una stima astratta del giudice.
- Il termine concesso per il deposito dell'elaborato peritale non costituisce un parametro autonomamente decisivo nella quantificazione delle vacazioni, ma solo un dato estraneo alla misurazione del tempo di lavoro effettivo.
- La maggiorazione degli onorari del consulente tecnico ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede una motivazione specifica che evidenzi l'eccezionalità della prestazione per importanza, complessità e difficoltà; non è sufficiente il solo rilievo che l'incarico sia ampio o impegnativo.
- Esiste una graduazione tra la liquidazione ordinaria, l'applicazione degli onorari massimi e la maggiorazione eccezionale: quest'ultima presuppone un livello qualitativo e quantitativo della prestazione superiore a quello già remunerato dai massimi tabellari.
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