Sentenza n. 195/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, Nota n. -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 27.11.2024, di rigetto della istanza di trasferimento avanzata ai sensi dell’art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti ivi richiamati e/o menzionati, nonché presupposti e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento presso la sede richiesta, domandato per prestare assistenza alla madre e a due zie portatrici di handicap in situazione di gravità. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 e delle regole sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato su esigenze organizzativo-funzionali genericamente richiamate e non dimostrate in concreto. Ha inoltre dedotto che, dopo la presentazione dell’istanza, l’Amministrazione aveva disposto tre nuove assegnazioni di medici presso la sede richiesta, senza destinare risorse alla sede di servizio della ricorrente, circostanza ritenuta incompatibile con l’esistenza di un impedimento organizzativo reale e insormontabile. Ha infine sostenuto che il provvedimento non consentisse di verificare il corretto bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e la tutela dell’assistenza al familiare disabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. L’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non attribuisce un diritto incondizionato al trasferimento, poiché l’agevolazione opera ove possibile e l’Amministrazione può negarla quando sussistano esigenze di servizio incompatibili con l’assegnazione alla sede richiesta. Tuttavia, tali esigenze devono essere effettive, specifiche e puntualmente motivate. Nel caso concreto, il provvedimento si limitava ad affermare l’impossibilità di sostituire la dipendente e il pregiudizio per le esigenze organizzativo-funzionali dell’ufficio, senza indicare la consistenza dell’organico, le eventuali scoperture o le concrete ragioni ostative. La stessa genericità caratterizzava il parere della Direzione centrale di sanità. Il TAR ha inoltre escluso che la motivazione potesse essere integrata dalla memoria difensiva dell’Amministrazione, nella quale era stata dedotta per la prima volta la mancata prova dell’indisponibilità di altri familiari ad assistere una delle persone disabili: tale circostanza non figurava nel provvedimento impugnato e avrebbe costituito un’inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante atti processuali. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
La facoltà di scelta della sede non configura un diritto assoluto al trasferimento: l’Amministrazione può negarlo in presenza di esigenze di servizio incompatibili, purché effettive, specifiche e adeguatamente motivate.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, cui la ricorrente ha riscontrato integrando la documentazione della domanda.
art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990
L’integrazione della motivazione può avvenire mediante un autonomo provvedimento di convalida, ma non attraverso scritti difensivi depositati nel giudizio.
artt. 2, 3, 32 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tutela della persona, della salute, dell’uguaglianza sostanziale e del buon andamento dell’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non è un diritto incondizionato, poiché è subordinato alla possibilità di assegnazione presso la sede richiesta e può essere negato per esigenze di servizio incompatibili.
- Il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 è legittimo soltanto se l’Amministrazione dimostra e indica puntualmente le effettive criticità organizzative derivanti dall’assegnazione, non essendo sufficiente il richiamo generico al buon andamento o alle esigenze organizzativo-funzionali dell’ufficio.
- La motivazione del diniego deve essere ancorata a una concreta istruttoria, con indicazione, ove rilevante, della consistenza dell’organico, delle scoperture e delle ragioni per cui non sia possibile assicurare la sostituzione del dipendente.
- Nel processo amministrativo non è consentita l’integrazione postuma della motivazione mediante memorie difensive quando la nuova ragione ostativa non risulti dal provvedimento impugnato né dagli atti procedimentali; l’integrazione può ricavarsi dagli atti dell’istruttoria solo se questi contengano elementi sufficienti e univoci, oppure avvenire mediante autonomo provvedimento di convalida nei casi previsti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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