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Sentenza

Sentenza n. 1065/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Agrigento, oltre al verbale di audizione del Gruppo Interforze Antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89-bis, 91, 92 e 94 del d.lgs. 159/2011, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della disciplina antimafia, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e la nullità del provvedimento. La controversia riguardava la valutazione prefettizia di plurimi elementi sintomatici di possibile infiltrazione mafiosa: il coinvolgimento del titolare in un procedimento penale per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche in forma aggravata, reato espressamente considerato reato-spia; rapporti di collaborazione e cointeressenze imprenditoriali con esponenti di rilievo della criminalità organizzata; e rapporti familiari, personali ed economici con soggetti destinatari di misure cautelari, condanne per associazione mafiosa, misure di prevenzione, confische e interdittive antimafia.

La decisione

Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Prefettura avesse correttamente compendiato nell'interdittiva plurimi e convergenti indici di possibile infiltrazione mafiosa, sufficienti a fondare il giudizio prognostico secondo la logica del più probabile che non. In particolare, il procedimento penale per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., aggravato e accompagnato dalla misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale agricola, costituiva un autonomo e rilevante reato-spia ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011; a tale elemento si aggiungevano le cointeressenze imprenditoriali e i legami familiari e personali con soggetti controindicati. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la pluralità delle motivazioni rendesse il provvedimento resistente anche rispetto alla censura relativa al contraddittorio procedimentale, poiché l'interdittiva si fondava in via principale sul reato-spia. Quanto all'art. 10-bis l. 241/1990, ha affermato che l'obbligo di motivazione rafforzata non impone all'amministrazione di prendere specificamente posizione su ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che dal tenore complessivo e logicamente coerente dell'atto risultino percepibili le ragioni del rigetto delle osservazioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. è annoverata tra i reati-spia rilevanti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Costituisce una delle basi normative del potere prefettizio esercitato mediante l'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Concorre a disciplinare l'acquisizione e l'adozione dell'informazione antimafia, nel quadro della valutazione prefettizia degli elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    Costituisce una delle disposizioni richiamate quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione rafforzata non richiede una specifica presa di posizione su ogni osservazione del privato; è sufficiente che dal tenore complessivo e logico del provvedimento risultino percepibili le ragioni del rigetto.

  • art. 603-bis c.p.

    Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, contestato al titolare dell'impresa, ha costituito il principale reato-spia posto a fondamento dell'interdittiva.

  • art. 416-bis c.p.

    Le condanne e i procedimenti per associazione mafiosa riguardanti soggetti collegati al titolare dell'impresa sono stati valorizzati come elementi indiziari ulteriori nel giudizio prefettizio di possibile infiltrazione.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva può essere legittimamente adottata quando la Prefettura fondi il giudizio prognostico di possibile infiltrazione mafiosa su una pluralità di elementi indiziari plurimi e convergenti, valutati secondo la regola del più probabile che non, senza necessità di dimostrare l'attualità di un'infiltrazione già consumata.
  • La contestazione, anche in forma aggravata, di un reato espressamente qualificato come reato-spia dalla disciplina antimafia costituisce un elemento autonomamente rilevante ai fini dell'interdittiva, soprattutto quando sia accompagnata da una misura cautelare incidente sull'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  • Nel giudizio sulla possibile infiltrazione mafiosa possono essere valorizzati congiuntamente rapporti di collaborazione o cointeressenze imprenditoriali e legami familiari o personali con soggetti destinatari di condanne, misure di prevenzione, sequestri, confische o precedenti interdittive, purché valutati nella loro concreta natura, intensità e caratteristiche.
  • Un provvedimento interdittivo plurimotivato resiste alla censura relativa al contraddittorio procedimentale quando una delle ragioni poste a fondamento dell'atto, autonomamente sufficiente, resta valida anche se vengono contestati altri elementi motivazionali.
  • L'obbligo di motivazione rafforzata conseguente alla partecipazione procedimentale non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva, logica e coerente, dalla quale siano comprensibili le ragioni per cui le osservazioni non sono state ritenute idonee a superare gli elementi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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