Sentenza n. 208/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento, prot. -OMISSIS- del 28 luglio 2021, con cui l’Amministrazione intimata ha respinto l’istanza con la quale i ricorrenti avevano richiesto la correzione del DDG n. 169/2017, di approvazione della revisione del Piano Regolatore Generale, del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del Comune di Gela; nonché per l’accertamento ed il riconoscimento della valutazione di compatibilità geomorfologica dell’area di proprietà dei ricorrenti con la destinazione residenziale e l’attivazione della procedura di formazione della variante del lotto di terreno in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale del 28 luglio 2021 di rigetto della richiesta di correzione del piano regolatore generale di Gela
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la riclassificazione del loro terreno, originariamente incluso nella zona D4 per attrezzature turistico-alberghiere e successivamente ricondotto alla zona omogenea E di verde agricolo nell'ambito della revisione del PRG di Gela. Chiedevano l'annullamento della nota regionale che aveva respinto la richiesta di errata corrige del decreto di approvazione del piano, nonché l'accertamento della compatibilità geomorfologica dell'area con la destinazione residenziale e l'attivazione della procedura di variante. Deducevano violazione dell'art. 13 della legge n. 64/1974, del d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 16/2016, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, lamentavano la disparità di trattamento rispetto a un fondo limitrofo, al quale era stata attribuita la destinazione C1.4 mediante variante, e sostenevano che la nota impugnata fosse incompatibile con un parere favorevole del Genio civile del 16 luglio 2021. L'Amministrazione eccepiva l'inammissibilità per mancata impugnazione del decreto di approvazione del PRG e per natura meramente confermativa della nota impugnata. Era stata inoltre proposta una domanda risarcitoria quantificata in euro 2.250.000,00.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondate entrambe le eccezioni preliminari. In primo luogo, la modifica richiesta non costituiva una mera correzione di errore materiale, poiché la diversa classificazione urbanistica del fondo derivava da una scelta amministrativa collegata al parere del Genio civile e la censura di disparità di trattamento presupponeva una contestazione della scelta urbanistica sostanziale. La correzione di un piano regolatore è ammissibile soltanto quando l'imperfezione descrittiva sia riconoscibile senza interpretare nuovamente la volontà dell'Amministrazione; diversamente, occorre impugnare tempestivamente l'atto di approvazione del piano o promuovere una variante. La mancata impugnazione del decreto di approvazione del PRG impediva quindi di utilizzare un'azione atipica di accertamento per eludere il termine decadenziale dell'azione di annullamento. In secondo luogo, la nota del 28 luglio 2021 era meramente confermativa della precedente nota del 10 febbraio 2021, già conosciuta dai ricorrenti, con la quale l'Amministrazione aveva escluso la possibilità di modificare il PRG mediante errata corrige e aveva indicato nella variante l'unico strumento utilizzabile. La nota successiva non era stata preceduta da una nuova istruttoria o da una nuova ponderazione degli interessi e non era pertanto autonomamente impugnabile né idonea a riaprire i termini di impugnazione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 1.500,00 per le spese in favore dell'Amministrazione regionale; nulla è stato disposto quanto alle spese della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 13 legge n. 64/1974
La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione al parere del Genio civile sulla compatibilità geomorfologica e sulla edificabilità dell'area; il TAR non decide nel merito della sua violazione, poiché dichiara il ricorso inammissibile.
d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla classificazione urbanistica; il TAR non esamina nel merito tale deduzione.
legge regionale n. 16/2016
Richiamata dai ricorrenti, senza che il TAR ne esamini nel merito l'applicazione, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale contenuto in uno strumento urbanistico è ammissibile solo quando l'imperfezione descrittiva sia riconoscibile in modo obiettivo e la rettifica non richieda un'attività interpretativa della volontà dell'Amministrazione né una nuova scelta discrezionale di pianificazione.
- Quando la diversa classificazione urbanistica di un'area deriva da una scelta sostanziale dell'Amministrazione, anche se contestata come erronea o discriminatoria, la tutela deve essere esercitata mediante tempestiva impugnazione dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico; non è consentito utilizzare un'azione atipica di accertamento o una richiesta di errata corrige per eludere il termine decadenziale.
- La Regione, quale autorità di approvazione dello strumento urbanistico, non può procedere a modifiche sostanziali del piano al di fuori dei casi di modifiche vincolate; la diversa destinazione urbanistica di un'area deve essere perseguita mediante l'apposita procedura di variante, di competenza dell'ente comunale titolare delle scelte urbanistiche.
- Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile né idoneo a riaprire i termini di ricorso, quando si limita a ribadire il contenuto di una precedente determinazione senza nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi o nuova motivazione sostanziale. È invece autonomamente impugnabile l'atto adottato all'esito di un nuovo procedimento o di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.
- La mancata impugnazione dell'atto originario dotato di autonoma lesività rende inammissibile l'impugnazione dell'atto successivo meramente confermativo, anche quando quest'ultimo dia nuovamente conto del diniego già espresso dall'Amministrazione.
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