Sentenza n. 602/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 279/2025, depositata e resa pubblica il 28.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 224/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.02.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero all'emissione e all'accredito della Carta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché l'Amministrazione non aveva dato seguito alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, riconoscendo e attivando il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il rigetto è stato motivato sia dalla già disposta nomina del commissario ad acta, sia dalla sussistenza di ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale né sostentativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, imporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, quando ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella complessità dell'adempimento, nella serialità del contenzioso e nella natura non essenziale del beneficio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di insufficienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale strumento può essere utilizzato dal commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l'avvalimento del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'Amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l'Amministrazione persista nell'inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche all'Amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate in relazione ai vincoli organizzativi, normativi e finanziari dell'adempimento e agli interessi pubblici coinvolti.
- La complessità del procedimento amministrativo di esecuzione, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale né sostentativa del beneficio possono giustificare il mancato accoglimento della domanda di astreinte, soprattutto quando sia già stato predisposto il rimedio del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una sentenza nei confronti di un'Amministrazione può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione soccombente, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.
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