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Sentenza

Sentenza del 26/09/2016 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Asti

Accertamento Iva - Irap -Irpef - Verifica movimenti bancari onere della prova - Richiesta esibizione documento art. 210 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava un accertamento ai fini IVA, IRAP e IRPEF fondato sui movimenti dei conti correnti bancari. In particolare, lamentava la mancata acquisizione, da parte dell'Ufficio, di tutti gli estratti conto e delle copie degli assegni relativi ai pagamenti contestati e chiedeva, sostanzialmente, l'esibizione di tali documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. La questione riguardava quindi la ripartizione dell'onere della prova e la possibilità di ottenere dal giudice l'ordine di esibizione di documenti bancari.

La decisione

Secondo i principi richiamati, quando l'accertamento si fonda sulle movimentazioni dei conti correnti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante i dati bancari, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare analiticamente che le movimentazioni non si riferiscono a operazioni imponibili. La mancata acquisizione d'ufficio di tutta la documentazione bancaria, inclusa la copia degli assegni, non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento. Inoltre, l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. non può essere disposto quando la parte interessata può autonomamente procurarsi i documenti e produrli in giudizio. Il testo non contiene il dispositivo integrale della sentenza, ma i principi riportati sono favorevoli all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. 600/1973

    Se non dimostrati dal contribuente, sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti.

    I dati e le movimentazioni risultanti dai conti correnti possono essere utilizzati dall'Amministrazione per l'accertamento; una volta acquisiti tali elementi, il contribuente deve fornire una prova analitica della loro estraneità a operazioni imponibili.

  • Art. 210 c.p.c.

    Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

    L'ordine di esibizione ha carattere residuale e non può essere utilizzato per supplire all'inerzia della parte che può procurarsi autonomamente il documento e produrlo in giudizio.

  • Cassazione, sentenza n. 9731/2014

    La mancata acquisizione da parte dell'Ufficio di tutti gli estratti conto e delle copie degli assegni non trasferisce automaticamente sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la natura non imponibile delle movimentazioni; tale onere resta a carico del contribuente, che deve giustificarle puntualmente.

  • Cassazione, sez. III, sentenza n. 19475/2006

    L'esibizione giudiziale non può essere ordinata quando il documento è nella disponibilità della parte o può essere acquisito autonomamente dalla stessa.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, le movimentazioni risultanti dai conti costituiscono elementi presuntivi utilizzabili dall'Amministrazione; il contribuente deve fornire una giustificazione specifica, documentata e riferita a ciascun versamento o prelevamento contestato.
  • La mancata produzione di alcuni documenti da parte dell'Ufficio non rende di per sé nullo o infondato l'accertamento, soprattutto quando il contribuente può procurarsi autonomamente gli estratti conto, gli assegni o altra documentazione idonea.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento eccezionale e residuale: non può sostituire l'attività probatoria ordinariamente spettante alla parte né essere usato per acquisire documenti facilmente reperibili.
  • Per superare la presunzione derivante dai dati bancari non è sufficiente una contestazione generica: occorre dimostrare l'origine non reddituale delle somme, ad esempio mediante contratti, fatture, quietanze, contabili, dichiarazioni e tracciabilità dei trasferimenti.
  • In situazioni analoghe, è opportuno produrre tempestivamente tutta la documentazione bancaria disponibile e predisporre una riconciliazione analitica delle singole operazioni, distinguendo quelle imponibili da quelle estranee all'attività o già contabilizzate.

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