Ordinanza n. 792/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 299, per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del diritto di contraddittorio; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e presunta revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka il 2 gennaio 2025, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del contraddittorio. Ha inoltre chiesto l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ove illegittima o affetta da irregolarità procedurali, con il ripristino del nulla osta. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 il Presidente ha prospettato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Ministero dell'Interno. Il ricorrente ha controdedotto e chiesto, in via subordinata, la rimessione in termini per integrare il contraddittorio.
La decisione
Il Collegio non ha definito il merito della controversia. Rilevata la mancata notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno, ha accolto la richiesta subordinata di rimessione in termini, ritenendo sussistenti oggettiva complessità e controvertibilità della materia. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica al Ministero dell'Interno entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Il giudizio è stato rinviato al 26 maggio; il testo non indica una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il Presidente può segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto, l'avviso ha riguardato la possibile inammissibilità per omessa notificazione al Ministero dell'Interno.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- In presenza di oggettiva complessità e controvertibilità della materia, il giudice amministrativo può rimettere la parte in termini per l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine specifico per la notificazione al litisconsorte necessario o al soggetto la cui partecipazione al giudizio sia necessaria.
Come è indicizzato
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