Sentenza del 05/05/2017 n. 3147 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnabilità dell'estratto di ruolo - Cartelle di pagamento non notificate - Ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza distingue tra l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo, che non è ammissibile, e l’impugnazione delle cartelle di pagamento non notificate, che è invece ammessa quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. La tutela è quindi riconosciuta con riferimento alle cartelle, non al documento informativo in sé.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento non precedentemente notificate. L’estratto di ruolo è un documento meramente informativo, privo di autonoma efficacia impositiva e non incluso tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia, il contribuente può contestare le cartelle non notificate di cui abbia avuto conoscenza proprio consultando o richiedendo l’estratto di ruolo, poiché altrimenti sarebbe privato della possibilità di difendersi.
Norme richiamate
Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
L’estratto di ruolo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, mentre la cartella di pagamento costituisce un atto impugnabile. La mancata notificazione della cartella non impedisce al contribuente di contestarla quando ne abbia avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015
Conferma che l’estratto di ruolo è un documento informativo privo di autonoma pretesa tributaria, ma consente al contribuente di impugnare la cartella non notificata della quale abbia acquisito conoscenza.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, considerato isolatamente, non è normalmente impugnabile perché non contiene una nuova o autonoma pretesa tributaria.
- Se una cartella di pagamento non è stata notificata, il contribuente può impugnarla dopo averne avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo, contestando anche vizi propri della cartella o della pretesa.
- La richiesta dell’estratto di ruolo può costituire il momento in cui il contribuente acquisisce conoscenza della cartella e fa decorrere il termine per impugnarla, secondo le regole processuali applicabili.
- In casi analoghi occorre distinguere sempre tra l’impugnazione del documento informativo e quella dell’atto tributario sottostante: la prima è esclusa, mentre la seconda può essere ammessa per garantire il diritto di difesa.
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