Sentenza del 05/05/2017 n. 267 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO - Art. 15 del d.P.R. 601/1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche alle operazioni di "lease-back" - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'operazione di lease-back potesse essere qualificata come finanziamento a medio o lungo termine e, quindi, potesse beneficiare del trattamento agevolato previsto dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973 per i finanziamenti erogati da banche autorizzate. La questione riguardava l'interpretazione dell'ambito applicativo della norma e, in particolare, se il lease-back comportasse una provvista finanziaria destinata a investimenti produttivi.
La decisione
La richiesta di applicazione dell'agevolazione è stata respinta. La norma agevolativa è stata interpretata restrittivamente, in quanto eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica. L'agevolazione riguarda operazioni che procurano al soggetto disponibilità finanziarie utilizzabili per investimenti produttivi. Nel lease-back, invece, l'operazione consiste nella vendita di un bene già posseduto e nella sua successiva locazione finanziaria, senza una nuova e autonoma provvista di denaro destinata a investimenti produttivi. Pertanto, il lease-back è stato escluso dall'ambito dell'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
La disposizione prevede un regime fiscale agevolato per determinate operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, purché riconducibili a finanziamenti erogati da banche autorizzate e idonei a procurare una provvista finanziaria. Trattandosi di norma eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata per analogia a operazioni non espressamente comprese.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe al regime ordinario, devono essere interpretate in modo rigoroso: non è sufficiente che un'operazione sia economicamente simile a quella agevolata.
- Per applicare l'agevolazione ai finanziamenti è necessario verificare l'effettiva messa a disposizione di denaro o di una provvista finanziaria utilizzabile per investimenti produttivi.
- La qualificazione formale di un contratto come operazione finanziaria non è decisiva: rilevano la sostanza economica e gli effetti concreti dell'operazione.
- Il lease-back, di regola, non beneficia dell'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973 quando si limita a monetizzare un bene già posseduto senza generare nuova provvista destinata a investimenti produttivi.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia il soggetto erogante, sia la durata del finanziamento, sia l'effettiva destinazione e disponibilità delle somme, senza ricorrere a interpretazioni estensive o analogiche.
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