Sentenza del 05/05/2017 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTI E CONTROLLI - Determinazione del reddito di impresa - Prelevamenti e versamenti su conto corrente - Presunzione relativa di ricavi - Sussistenza - Costi ed oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Ricorso all'equità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del reddito professionale mediante l'esame dei movimenti bancari. L'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 consente di presumere come ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti effettuati sui conti correnti, salvo che il contribuente dimostri specificamente che i versamenti risultano già contabilizzati e che i prelevamenti sono stati utilizzati per pagare determinati beneficiari, senza costituire acquisizione di utili. Il contribuente sosteneva, inoltre, la possibilità di dedurre presuntivamente costi e oneri collegati ai ricavi accertati.
La decisione
La presunzione legale relativa derivante dai movimenti bancari può essere superata soltanto mediante una prova concreta, analitica e specifica. Non sono sufficienti presunzioni semplici, affermazioni generiche o il ricorso all'equità. In particolare, non è ammessa la deduzione automatica o presuntiva di costi e oneri: il contribuente deve indicarli e provarli singolarmente. La decisione conferma quindi la legittimità dell'accertamento nella parte in cui considera i movimenti bancari come ricavi non giustificati e nega la deduzione forfettaria dei costi.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I prelevamenti e i versamenti sui conti correnti possono essere considerati ricavi, salvo prova contraria del contribuente.
La norma introduce una presunzione legale relativa: l'Amministrazione può imputare a ricavi i movimenti bancari non adeguatamente giustificati, mentre spetta al contribuente fornire una prova analitica contraria.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. nn. 2821/2008 e 25365/2007
La presunzione derivante dai movimenti bancari deve essere contrastata con una prova concreta e non con un'altra presunzione semplice o con mere affermazioni generiche; non è consentito ricorrere a valutazioni equitative.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 18016/2005
Non è corretto presumere automaticamente l'esistenza di costi occulti in presenza di ricavi occulti, poiché ai ricavi non dichiarati possono corrispondere costi già dichiarati o costi inferiori a quelli prospettati.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 14675/2006
L'onere di indicare e provare in modo specifico i costi e gli oneri deducibili grava sul contribuente; non è ammessa una deduzione presuntiva o forfettaria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento sui movimenti bancari, il contribuente deve giustificare ogni singola operazione con documentazione, indicazione dei beneficiari, causali e collegamento alla contabilità.
- Le spiegazioni generiche, le ricostruzioni astratte e le presunzioni non sono sufficienti a superare una presunzione legale relativa.
- La contestazione di ricavi non dichiarati non comporta automaticamente il riconoscimento di costi correlati: i costi devono essere specificamente indicati, inerenti e provati dal contribuente.
- Non è possibile chiedere al giudice una riduzione equitativa dei ricavi accertati o una deduzione forfettaria dei costi in assenza di elementi probatori concreti.
- Per difendersi efficacemente da un accertamento bancario è necessario predisporre una riconciliazione analitica dei conti correnti con la contabilità e documentare separatamente i prelevamenti destinati a pagamenti e i versamenti aventi natura non reddituale.
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