Sentenza del 05/05/2017 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato le decisioni che avevano escluso o ridotto la TARSU relativa agli anni 2004, 2005, 2007 e 2008. Le questioni riguardavano: l'asserita insufficienza o assenza del servizio di raccolta rifiuti; la qualificazione come pertinenziale dell'area di 485 mq destinata a sedie e tavoli degli avventori dei tre auto-bar; l'esenzione per un'area destinata ad attività ludiche; l'esenzione per un'area destinata ad attività culturali; e la possibilità di applicare riduzioni o esenzioni in assenza di una tempestiva istanza del contribuente. Il Comune sosteneva che le aree fossero operative e produttive di rifiuti e che il servizio fosse regolarmente prestato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato le sentenze di primo grado. Ha ritenuto esistente e concretamente svolto il servizio di raccolta dei rifiuti, precisando che la distanza di circa 400 metri dai contenitori non comportava l'inesistenza o l'inadeguatezza del servizio. L'area destinata a sedie e tavoli è stata qualificata come area di servizio dell'attività, non come pertinenza esente, perché non risultava soggetta a una trasformazione stabile e duratura e risultava produttiva di rifiuti. L'area ludica non è stata equiparata a un'area sportiva e non ha beneficiato dell'esenzione regolamentare. È stata negata anche l'esenzione per l'area culturale, sia perché non risultava concretamente utilizzata per attività culturali, sia perché la fruibilità pubblica non esclude di per sé la TARSU. È stata inoltre rilevata l'assenza di una tempestiva denuncia o istanza per ottenere esenzioni o riduzioni. Le ingiunzioni fiscali sono state confermate e la società è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. 507/1993
La norma disciplina il presupposto della TARSU e l'esclusione delle aree pertinenziali non produttive di rifiuti.
L'esclusione non opera automaticamente per un'area qualificata dal contribuente come pertinenziale. È necessario dimostrare concretamente la natura pertinenziale e l'assenza di autonoma produttività di rifiuti. Un'area destinata a sedie e tavoli per gli avventori è stata considerata area operativa e imponibile.
Art. 817 del Codice civile
La pertinenza richiede un rapporto durevole di servizio o ornamento tra un bene principale e un altro bene.
La natura pertinenziale deve risultare da elementi oggettivi e da una destinazione stabile, non facilmente reversibile senza radicale trasformazione del bene. Una mera destinazione funzionale o temporanea non è sufficiente.
Art. 7 del regolamento comunale
Prevede l'esenzione per determinate aree destinate ad attività sportive.
L'esenzione per le aree sportive non è stata estesa alle aree ludiche, poiché l'attività sportiva presuppone strutture, attrezzature e regole tecniche specifiche, mentre l'attività ludica ha contenuto più ampio e indeterminato.
Art. 72 della Legge 546/1992
L'eventuale concessione di esenzioni decorre dal mese successivo alla denuncia del contribuente.
Le agevolazioni e le esenzioni TARSU non possono essere riconosciute retroattivamente in assenza di una tempestiva denuncia o istanza del contribuente.
Art. 32 della Costituzione
Tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
La norma è stata richiamata per distinguere la particolare rilevanza pubblica dell'attività sportiva rispetto alla generica attività ludica, che non beneficia automaticamente delle medesime esenzioni.
Art. 2 della Costituzione
Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.
Il richiamo alla tutela della personalità non è stato ritenuto sufficiente a estendere alle attività ludiche le esenzioni previste per le attività sportive.
Principio comunitario del "chi inquina, paga"
La tariffa è collegata alla fruizione del servizio pubblico di raccolta e alla produzione potenziale di rifiuti. Quando il servizio è attivo e concretamente disponibile, il contribuente non può sottrarsi al tributo per il solo fatto che i contenitori siano collocati a una certa distanza o che non vi sia raccolta personalizzata.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 22128/2010
La qualificazione di un bene come pertinenza richiede un accertamento rigoroso dei presupposti oggettivi e soggettivi, desumibili da concreti segni esteriori e da una destinazione effettivamente stabile al servizio del bene principale.
Massime di principio
- La TARSU è normalmente dovuta quando il servizio comunale di raccolta dei rifiuti è attivo e concretamente svolto nella zona interessata; la distanza dai cassonetti non determina automaticamente l'assenza del presupposto impositivo.
- Un'area utilizzata per lo svolgimento concreto dell'attività economica, come lo spazio per tavoli e sedie destinati ai clienti, tende a essere imponibile perché costituisce area operativa e può produrre rifiuti.
- La qualifica di pertinenza non dipende soltanto dalla dichiarazione del contribuente: occorrono una destinazione stabile, un rapporto oggettivo di servizio e, secondo il caso, l'assenza di autonoma capacità produttiva di rifiuti.
- Le esenzioni previste per aree sportive non si estendono automaticamente ad aree ludiche o ricreative, soprattutto quando non siano specificate la natura dell'attività e le strutture utilizzate.
- La mera disponibilità di un'area alla collettività o la sua destinazione astratta a finalità culturali non comportano, da sole, l'esenzione dalla TARSU; occorre una specifica base normativa e la prova dell'effettiva destinazione richiesta.
- Riduzioni ed esenzioni devono essere richieste e documentate tempestivamente secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale; in assenza di denuncia o istanza, il giudice non può normalmente riconoscerle retroattivamente d'ufficio.
- In caso di contestazione, il contribuente deve fornire prova concreta della non utilizzabilità dell'area, della sua effettiva natura pertinenziale, dell'assenza di produzione di rifiuti o dell'esistenza dei requisiti regolamentari per l'agevolazione.
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