Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/05/2017 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

RISCOSSIONE - Impugnabilità della cartella invalidamente notificata e conosciuta indirettamente tramite l'estratto di ruolo - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter impugnare la cartella di pagamento, non validamente notificata, dopo averne avuto conoscenza indiretta tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, e in particolare se la mancata notifica della cartella potesse essere fatta valere soltanto insieme all’impugnazione di un successivo atto notificato oppure anche immediatamente, una volta acquisita comunque la conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, anche quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: la possibilità di impugnare l’atto precedente insieme a quello successivo non notificato non rappresenta l’unico strumento di tutela. Il contribuente può quindi contestare tempestivamente l’invalidità della notifica senza dover attendere un successivo atto della riscossione, evitando un ingiustificato aggravamento o ritardo nell’accesso alla tutela giurisdizionale.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992

    La disposizione consente di impugnare l’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato.

    La norma non deve essere intesa come esclusiva preclusione all’impugnazione immediata dell’atto precedente. In ossequio al diritto di difesa e all’accesso alla tutela giurisdizionale, il contribuente può impugnare la cartella o il ruolo non validamente notificati non appena ne abbia avuto legittima conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il diritto di agire in giudizio impone di non ostacolare irragionevolmente la possibilità del contribuente di contestare un atto della riscossione di cui abbia avuto conoscenza, anche se la notifica è stata omessa o invalida.

Massime di principio

  • La mancata o invalida notifica di una cartella non impedisce necessariamente l’impugnazione se il contribuente ne ha avuto conoscenza effettiva e documentabile attraverso un estratto di ruolo.
  • Il contribuente non è obbligato ad attendere la notifica di un successivo atto della riscossione per contestare la cartella precedente non notificata.
  • Le norme processuali devono essere interpretate in modo da non comprimere irragionevolmente il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia.
  • La conoscenza dell’atto tramite estratto di ruolo può consentire l’avvio immediato della contestazione, ferma restando la necessità di rispettare i termini processuali applicabili e di dimostrare l’invalidità o l’omissione della notifica.
  • La pronuncia riguarda l’ammissibilità dell’impugnazione e non implica automaticamente l’annullamento della cartella: il giudice dovrà comunque verificare la concreta invalidità della notifica e gli ulteriori motivi di ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.