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Sentenza

Sentenza n. 4519/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento ex art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS”) del Questore di Milano, adottato in data 19 marzo 2025 e notificato al sig. -OMISSIS- in data 20 marzo 2025, con cui sono state sospese per 15 giorni «le licenze per la conduzione dell’esercizio pubblico» d-OMISSIS-Restaurant”, di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché non conosciuto, ivi incluso: (i) la comunicazione di avvio del procedimento, adottata in data 3 marzo 2025 e notificata in pari data; (ii) la proposta del Commissariato di P.S. “Porta Genova” inoltrata alla Questura di Milano in data 13 febbraio 2025; (iii) gli «altri atti» non conosciuti, ma menzionati sia nella comunicazione di avvio del procedimento, sia nel provvedimento finale, raccolti, formati e/o acquisiti al fascicolo procedimentale, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’illegittima sospensione temporanea dell’esercizio pubblico in applicazione del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202501795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Questore di Milano di sospensione per 15 giorni delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'intrattenimento danzante presso una discoteca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di locale)

Prevale il privato

La controversia

Il gestore e la società hanno impugnato la sospensione, deducendo in primo luogo la violazione dell'art. 100 TULPS, dei principi di buon andamento, correttezza e proporzionalità e dell'obbligo di motivazione, nonché difetto di istruttoria, travisamento e irragionevolezza: gli episodi di violenza richiamati dall'autorità non sarebbero stati connessi al locale e non sussisterebbero i presupposti della misura, in particolare per mancanza di colpa del gestore. Hanno inoltre contestato l'insufficienza della motivazione sul pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza. In subordine, hanno lamentato la sproporzione della sospensione per 15 giorni, in quanto estesa anche alla licenza di ristorazione diurna, senza che fossero segnalati problemi di sicurezza per tale attività. È stata infine proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivati dalla chiusura.

La decisione

Il primo motivo è respinto. Il TAR ha ritenuto erroneamente riferibile al locale l'episodio del 4 maggio 2024, originato da un contatto stradale estraneo all'attività della discoteca; ha però considerato connessi al locale gli episodi dell'8 dicembre 2024, del 25 gennaio 2025 e del marzo 2025, poiché le aggressioni erano iniziate all'interno o trovavano in esso un antecedente causale significativo. Nel loro complesso, i fatti, verificatisi in un breve arco temporale e culminati in un episodio particolarmente grave, documentavano una situazione obiettivamente pericolosa. La misura ex art. 100 TULPS ha finalità preventiva e non richiede l'accertamento della responsabilità del gestore; la motivazione era sufficiente e la nota del 21 maggio 2026 non poteva integrarla postumamente. Il secondo motivo è accolto limitatamente alla sospensione della licenza di ristorazione diurna: non essendo stati indicati rischi di ordine pubblico o sicurezza riferibili a tale attività, la sua sospensione è sproporzionata. Il terzo motivo è respinto: la durata della sospensione delle attività danzanti è stata ritenuta adeguata, anche considerando che la discoteca, aperta il venerdì e il sabato, è rimasta di fatto chiusa per quattro sole serate/notti. La domanda risarcitoria è respinta perché il danno evitabile avrebbe potuto essere contenuto mediante tempestiva attivazione degli strumenti di tutela, compresa la misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.; il ricorrente ha invece atteso l'esaurimento degli effetti della sospensione prima di attivarsi. Ricorso accolto in parte e respinto nel resto; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931

    La norma in questione introduce misure a formazione progressiva via via più limitative dell’attività imprenditoriale del privato, dalla sospensione fino a giungere alla revoca della licenza, con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.

    La sospensione è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza; non presuppone l'accertamento della responsabilità del titolare, ma richiede un collegamento significativo tra il locale e i fatti pericolosi.

  • art. 3 l. 241/1990

    A differenza di quanto affermato dal ricorrente il provvedimento ha motivato in ordine alle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che hanno indotto l’Autorità a disporre la sospensione dell’attività del locale, motivi connessi ai suddetti episodi, l’ultimo dei quali caratterizzato da particolare gravità, che hanno visto coinvolti giovani che si sono resi protagonisti di atti di violenza.

    La motivazione è sufficiente se indica i presupposti fattuali e le ragioni di sicurezza pubblica che giustificano la misura; nel caso concreto tali ragioni erano ricavabili dagli episodi di violenza collegati al locale.

  • art. 1 l. 241/1990

    La lettera e la ratio dell'art. 100 TULPS consentono di affermare come, in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma, un singolo episodio sia sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione delle previste misure inibitorie, a meno che esso non sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale.

    L'esercizio del potere preventivo deve rispettare la proporzionalità; la valutazione deve misurare l'ampiezza della sospensione rispetto ai rischi concretamente collegati all'attività, e un singolo episodio giustifica la misura solo se caratterizzato da particolare gravità o allarme sociale.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede di azione risarcitoria nei confronti della P.A. l'art. 30, comma 3, del cod. proc. amm., pur non evocando in modo esplicito il disposto dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., afferma che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.

    Nel valutare il risarcimento, il giudice considera se il danneggiato abbia diligentemente utilizzato i rimedi disponibili per evitare o limitare il danno; l'omessa attivazione può comportare l'esclusione o la riduzione del risarcimento per il pregiudizio evitabile.

  • art. 56 c.p.a.

    Nel caso di specie, nell'ambito dei comportamenti esigibili da un soggetto di media od ordinaria diligenza, il ricorrente avrebbe potuto – in relazione all’attività di ristorazione – formulare domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., cosa che non ha fatto, sicché il danno lamentato è da ascrivere esclusivamente alla condotta negligente del ricorrente.

    La misura cautelare monocratica è uno strumento utilizzabile per contenere il pregiudizio urgente; la mancata tempestiva richiesta può essere valutata come condotta negligente che esclude il risarcimento del danno evitabile.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza ai sensi dell'art. 100 TULPS ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede l'accertamento della responsabilità del titolare, ma presuppone fatti idonei a configurare un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza e un collegamento chiaro tra il pubblico esercizio e tali fatti.
  • I disordini verificatisi all'esterno del locale possono giustificare la sospensione ex art. 100 TULPS quando, sulla base degli accertamenti documentati, costituiscano la prosecuzione di fatti iniziati all'interno o trovino nell'attività del locale un significativo antecedente causale; non è necessario che la violenza si consumi materialmente nei locali.
  • La sospensione deve essere proporzionata ai rischi concretamente accertati: è illegittima nella parte in cui si estende a un'attività distinta, non associata nel provvedimento a problemi di ordine pubblico o sicurezza.
  • In un'azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione, il mancato tempestivo ricorso agli strumenti di tutela disponibili può escludere il ristoro del danno che il privato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, anche mediante la richiesta di misure cautelari monocratiche.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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