Sentenza del 20/04/2018 n. 1334 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO -Parte costituita a mezzo di difensore - Notifica della sentenza di primo grado tramite "consegna a mani proprie" - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, eseguita presso la sede del concessionario mediante consegna a mani proprie, sostenendo che, essendosi costituito in giudizio tramite un difensore, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata esclusivamente al legale costituito.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta valida e idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992. È legittima la notifica della sentenza nelle mani della parte o di una persona da essa delegata, anche quando la parte sia stata rappresentata da un difensore nel giudizio di primo grado. Nel caso concreto, la notifica effettuata presso la sede del concessionario è stata quindi considerata efficace.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1
Termine breve di impugnazione
La notificazione valida della sentenza di primo grado fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica della sentenza può essere validamente effettuata direttamente alla parte, anche mediante consegna a mani proprie o a una persona da essa delegata.
- La costituzione in giudizio tramite un difensore non esclude necessariamente la validità della notifica eseguita presso la sede o nei confronti della parte rappresentata.
- Una notificazione valida alla parte è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione; occorre quindi verificare tempestivamente le notifiche ricevute anche presso la sede dell'ente o dell'impresa.
- Per contestare la decorrenza del termine breve non è sufficiente invocare la sola presenza di un difensore costituito: devono essere dimostrati specifici vizi della notifica o l'assenza dei presupposti della consegna alla parte o a persona delegata.
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