Sentenza del 20/04/2018 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Illegittima l'attribuzione di utili extracontabili quando il socio era estraneo alla gestione della società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva imputato a R. G., ai fini IRPEF per l'anno 2005, il 50% del reddito asseritamente prodotto dalla società semplice di cui risultava socio. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo di essere rimasto estraneo alla gestione sociale, di non aver compiuto alcun atto amministrativo o gestionale e che l'attività contestata fosse in realtà riconducibile esclusivamente all'altro socio, operante come ditta individuale. Ha inoltre richiamato l'assoluzione in sede penale dal reato di infedele dichiarazione, pronunciata perché non aveva commesso il fatto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento deciso in primo grado. Il giudice ha ritenuto che le contestazioni relative al reddito societario potessero essere fatte valere anche dal socio nel giudizio concernente il reddito di partecipazione, in ragione del principio di trasparenza delle società di persone. Nel merito, ha riconosciuto l'estraneità di R. G. alla gestione della società, valorizzando anche l'assoluzione penale e l'assenza di atti gestori compiuti dal contribuente. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 161 c.p.c.
regole della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame
Un eventuale vizio di nullità della sentenza di primo grado può essere fatto valere in appello come motivo di impugnazione, secondo il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame.
Art. 4 del d.lgs. n. 74/2000
reato di infedele dichiarazione
La norma penale è stata richiamata in relazione all'assoluzione del contribuente, pronunciata perché non aveva commesso il fatto. L'assoluzione è stata considerata dal giudice tributario un elemento probatorio dell'estraneità del socio alla gestione societaria.
Principio di trasparenza fiscale delle società di persone
Il reddito di una società di persone viene imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione; tuttavia, la presunzione di imputazione può essere contestata quando il socio dimostri concretamente la propria estraneità alla gestione e ai fatti generatori del reddito accertato.
Massime di principio
- La mera qualità formale di socio non rende automaticamente legittima l'imputazione di utili extracontabili quando siano disponibili elementi concreti che dimostrino l'estraneità del socio alla gestione e ai fatti contestati.
- Nel contestare un accertamento fondato sul reddito di una società di persone, il socio può far valere anche le contestazioni relative all'accertamento societario, poiché il reddito imputato personalmente deriva direttamente da quello attribuito alla società.
- Un'assoluzione penale per non aver commesso il fatto non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario, ma può costituire un elemento probatorio rilevante, soprattutto se conferma l'assenza di atti di gestione o di partecipazione alle attività societarie.
- La prova dell'estraneità deve essere concreta e documentata, ad esempio attraverso l'assenza di poteri gestori, la mancata firma di atti, l'assenza di movimentazioni o comunicazioni societarie e altri elementi coerenti.
- L'amministrazione finanziaria deve collegare adeguatamente il reddito attribuito al socio alla sua effettiva posizione nella società; la sola partecipazione formale può non essere sufficiente quando emergano elementi contrari seri e convergenti.
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