Sentenza del 20/04/2018 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Contenzioso - Parti - Società di capitali cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta - Ricorso avverso avviso di accertamento presentato dalla società (estinta) in persona dell'ex amministratore - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società estinta ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato un maggior reddito ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, ritenendo inattendibili le risultanze del bilancio finale di liquidazione e accertando anche una distribuzione occulta di utili o patrimonio. Il ricorso deduceva, tra gli altri motivi, l'errata indicazione del rappresentante legale, l'illegittimità dell'accertamento per l'estinzione della società, la mancata allegazione del PVC, il difetto di legittimazione e di potere di firma del dirigente, nonché il mancato rispetto dei termini decadenziali. Il Collegio ha tuttavia rilevato preliminarmente che il ricorso era stato proposto in nome di una società già estinta.
La decisione
Il giudice ha dichiarato nullo in radice l'avviso di accertamento, perché indirizzato a una società non più esistente e quindi privo di un destinatario giuridicamente esistente. Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ex socio in nome della società estinta, ritenendo che l'atto nullo non fosse idoneo ad arrecare un pregiudizio alla società stessa. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui gli ex soci possono subentrare nei rapporti debitori della società estinta secondo un fenomeno successorio, ma tale considerazione non ha sanato il ricorso presentato formalmente dalla società. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
responsabilità entro i limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
Il Collegio ha ritenuto non applicabile, alla luce dell'orientamento più recente della Corte di Cassazione richiamato nella sentenza, il limite di responsabilità degli ex soci parametrato alle somme riscosse in sede di liquidazione. Gli ex soci sono considerati successori nei rapporti debitori non definiti della società cancellata.
Art. 2 del d.lgs. n. 74/2000
reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La contestazione penale collegata a tale disposizione ha determinato, secondo l'Ufficio, l'applicazione del raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento.
D.lgs. n. 175/2014
La società ricorrente ne aveva contestato l'applicabilità, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale doglianza, avendo definito la controversia sulla base dell'inammissibilità del ricorso.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 15295/2014
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e un fenomeno successorio nei rapporti giuridici, attivi e passivi, non definiti.
Cassazione, n. 710/2015 e n. 15162/2016
Gli ex soci sono individuati quali successori della società estinta nei rapporti ancora pendenti, secondo i presupposti indicati dalla giurisprudenza.
Cassazione, n. 9094/2017 e n. 23029/2017
gli ex soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione
L'orientamento più recente supera la tesi secondo cui gli ex soci risponderebbero solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, riconoscendo la successione degli ex soci nei debiti tributari non definiti della società estinta.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società è estinta: gli atti tributari successivamente intestati direttamente alla società estinta possono essere considerati radicalmente nulli o inesistenti per mancanza di un destinatario giuridicamente esistente.
- Un ex amministratore o socio non può proporre validamente un ricorso intestato alla società ormai estinta; il ricorso può risultare inammissibile anche se l'atto impugnato è nullo.
- La nullità dell'atto rivolto alla società estinta non esclude necessariamente la responsabilità degli ex soci: l'Amministrazione deve indirizzare correttamente la pretesa nei confronti dei soggetti succeduti nei rapporti della società.
- La giurisprudenza richiamata ammette, in linea generale, la successione degli ex soci nei debiti tributari non definiti della società cancellata, senza limitarla automaticamente alle somme riscosse in liquidazione.
- Quando il giudice rileva d'ufficio un difetto radicale di legittimazione o di impugnabilità dell'atto, può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare le contestazioni di merito, come la fondatezza dei rilievi fiscali o il rispetto dei termini decadenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 apr 2018Sentenza del 20/04/2018 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 20 apr 2018Sentenza del 20/04/2018 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 20 apr 2018Sentenza del 20/04/2018 n. 240 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 20 apr 2018Sentenza del 20/04/2018 n. 259 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 20 apr 2018Sentenza del 20/04/2018 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 apr 2018Sentenza del 20/04/2018 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →