Sentenza del 20/04/2018 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Varese
Iva - Rimborso eccedenza d'imposta - Prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava se l’indicazione dell’eccedenza IVA nel quadro "RX" della dichiarazione annuale fosse sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso, anche senza la successiva presentazione del modello "VR", e quale termine dovesse applicarsi alla relativa richiesta. In particolare, anche in caso di cessazione dell’attività, il contribuente sosteneva di aver esercitato tempestivamente il diritto al rimborso con la dichiarazione annuale, mentre l’Amministrazione riteneva applicabile il termine biennale di decadenza.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la compilazione del quadro "RX" costituisce una valida manifestazione di volontà di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA. Il modello "VR" non è una condizione per l’esistenza del diritto, ma rappresenta soltanto un presupposto per rendere il credito esigibile e consentirne l’erogazione. Anche in caso di cessazione dell’attività, una volta esercitato tempestivamente il diritto nella dichiarazione, non si applica il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, bensì il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. Il ricorso del contribuente è quindi risultato fondato.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
termine biennale di decadenza
Il termine biennale si applica alle domande di rimborso non previamente esercitate attraverso la dichiarazione, ma non opera quando il contribuente abbia già manifestato tempestivamente la volontà di ottenere il rimborso indicando il credito nel quadro "RX".
Art. 2946 c.c.
Quando il diritto al rimborso è stato validamente esercitato in dichiarazione, la successiva richiesta di pagamento del credito è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Quadro "RX" della dichiarazione annuale IVA
La compilazione del quadro "RX" costituisce una manifestazione espressa della volontà del contribuente di chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA.
Modello "VR"
Il modello "VR" non costituisce il fondamento del diritto al rimborso, ma un adempimento funzionale a rendere il credito esigibile e a consentirne l’erogazione.
Massime di principio
- Per i crediti IVA, l’indicazione espressa del rimborso nella dichiarazione annuale può essere sufficiente a conservare il diritto, anche se manca un successivo modello o adempimento meramente esecutivo.
- Occorre distinguere tra l’esercizio del diritto al rimborso e la sua concreta esigibilità: il primo può risultare dalla dichiarazione, mentre gli adempimenti successivi possono servire soltanto a ottenere materialmente il pagamento.
- Quando il diritto al rimborso è stato tempestivamente esercitato nella dichiarazione, non dovrebbe applicarsi il termine biennale previsto per le domande autonome e tardive, ma il termine ordinario di prescrizione decennale.
- La cessazione dell’attività non elimina il credito IVA né trasforma automaticamente la richiesta già espressa in una nuova domanda soggetta a decadenza.
- In situazioni analoghe è importante verificare la dichiarazione originaria, la presenza dell’indicazione nel quadro dedicato al rimborso, la data di presentazione e la distinzione tra omissioni sostanziali e adempimenti successivi di natura procedurale.
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