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Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza n. 29/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 563/2024 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00 quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio di euro 500,00 annui, previsto dall'art. 1 della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, mediante emissione e accredito delle somme sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, successivamente all'introduzione del giudizio, l'Amministrazione ha eseguito il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, attribuendo alla ricorrente il beneficio economico spettante. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'incardinamento del giudizio e che il ricorso era stato necessario per conseguire il bene della vita. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha verificato l'avvenuta esecuzione della sentenza e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    Individuato quale fondamento del beneficio economico annuale di euro 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, da attribuire tramite Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e attribuisce integralmente il bene della vita riconosciuto dalla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento tardivo dell'Amministrazione, intervenuto solo dopo l'incardinamento del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese processuali a carico dell'Amministrazione che abbia reso necessario il giudizio con il proprio precedente ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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