Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato integralmente le spese.
Esito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Nel novembre 2014 un comune emise un avviso di accertamento ICI 2009, con sanzioni, nei confronti di un'associazione che era titolare del diritto di superficie sul terreno e sul complesso immobiliare. L'associazione impugnò l'atto deducendo che gli immobili, costituiti da un palazzetto per attività sportiva dilettantistica, aree per fisioterapia e casa del custode, erano accatastati in categoria E/9 e quindi esenti da ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. 504/1992. Il giudice di primo grado respinse il ricorso ritenendo che l'immobile fosse stato concesso in comodato a una società sportiva dilettantistica sin dall'ultimazione e non fosse nella disponibilità del proprietario, oltre a presentare un utilizzo misto non sufficientemente distinto nelle singole porzioni; ritenne inoltre non retroattivi i successivi accatastamenti separativi. In appello, la CTR accolse solo in parte: escluse l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, affermando che per l'esenzione non bastava il requisito soggettivo della natura non lucrativa dell'ente, ma occorreva anche l'utilizzo esclusivo dell'immobile per finalità assistenziali, culturali o sportive; ritenne ancora non retroattiva la successiva definizione delle aree; tuttavia ridusse la sanzione al minimo, perché il comune aveva applicato il massimo del 100% per dichiarazione infedele senza motivare la scelta, applicando quindi l'art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1992 nella misura del 50% dell'imposta. Il comune propose ricorso per cassazione con un unico motivo; l'associazione resistette con controricorso e propose ricorso incidentale con tre motivi. Successivamente, entrambe le parti depositarono rinuncia reciproca ai ricorsi e chiesero l'estinzione del procedimento con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
richiamato dall'associazione per sostenere l'esenzione ICI in ragione della categoria catastale E/9 e della natura degli immobili
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
la CTR ha affermato che l'esenzione richiede, oltre al requisito soggettivo della non lucratività, anche l'utilizzo esclusivo dell'immobile per finalità assistenziali, culturali o sportive
art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1992
la CTR lo ha applicato per ridurre la sanzione al minimo, pari al 50% dell'imposta, in difetto di motivazione della sanzione massima
art. 306 c.p.c.
richiamato nella rinuncia ai ricorsi e nella richiesta di estinzione del procedimento
art. 390 c.p.c.
richiamato nella rinuncia ai ricorsi e nella richiesta di estinzione del procedimento
art. 391 c.p.c.
la Corte ha dichiarato che, sulla rinuncia e sulla conseguente estinzione, provvede in camera di consiglio ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi per cassazione, la Corte provvede in camera di consiglio e dichiara l'estinzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso comporta la definizione del processo senza esame dei motivi di impugnazione, con regolazione delle spese secondo quanto disposto dalla Corte.
- Ai fini dell'esenzione ICI per enti non commerciali, non è sufficiente la sola natura soggettiva non lucrativa dell'ente: occorre anche il concreto e esclusivo utilizzo dell'immobile per le finalità tipizzate dalla legge.
- La successiva individuazione o separazione delle porzioni immobiliari non opera automaticamente in modo retroattivo rispetto all'annualità d'imposta accertata.
- La commisurazione della sanzione tributaria richiede motivazione, e in difetto di ragioni specifiche non può essere mantenuta la misura massima se la legge consente la graduazione entro un minimo ed un massimo.
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