Cassazione Penale, Ordinanza n. 02892/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la sentenza di appello che aveva pronunciato condanna per i reati richiamati nel provvedimento impugnato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati indicati come commessi ai sensi degli artt. 336 e 635 c.p. I ricorsi erano stati proposti da due imputati. Per uno di essi, i motivi investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza di una causa di giustificazione anche putativa di cui all'art. 393-bis c.p. e la dedotta violazione del principio del bis in idem, assumendo che fosse già intervenuta una condanna in sede disciplinare per i medesimi fatti e chiedendo, in via eventuale, di sollevare questione di legittimità costituzionale. Per l'altro imputato, il ricorso riguardava il solo giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché ripetitive di doglianze già esaminate, dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, oppure perché generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, il motivo sul bis in idem è stato ritenuto generico perché non chiariva, secondo i criteri della Corte EDU, in che termini mancassero le condizioni per il cumulo sanzionatorio e fosse violato il principio di proporzionalità.
Norme richiamate
artt. 336 e 635 c.p.
Richiamati come base della condanna confermata in appello; il provvedimento di legittimità non ne esamina nel merito la configurazione, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure dei ricorrenti.
art. 393-bis c.p.
Invocato dal ricorrente quale esimente, anche in forma putativa; la Corte non accoglie la censura perché la ritiene reiterativa e non confrontata con la motivazione di merito.
bis in idem
Il motivo è stato giudicato generico, perché non indicava in che termini, alla luce dei principi della Corte EDU, vi fosse un illegittimo cumulo di sanzioni o una violazione del principio di proporzionalità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate dal giudice di merito o che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il ricorso che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, restando su affermazioni generiche o apodittiche.
- La deduzione del bis in idem richiede una prospettazione puntuale dei presupposti fattuali e giuridici della pretesa duplicazione sanzionatoria, non essendo sufficiente un richiamo astratto al principio o alla giurisprudenza convenzionale.
- La deduzione di una causa di giustificazione o di esenzione da responsabilità deve essere articolata in modo concreto e specifico; in cassazione non è sufficiente lamentare il mancato riconoscimento dell'esimente se ciò comporta solo una diversa lettura del compendio probatorio.
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