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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29077/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale custodiale confermata dal tribunale del riesame nei confronti di un soggetto gravemente indiziato, secondo l'impostazione accusatoria, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di una persona offesa, di partecipazione a un'associazione per delinquere dedita a rapine di orologi di valore e di concorso in una rapina commessa a Torino ai danni di un soggetto derubato di un orologio di pregio. Il ricorrente ha articolato dieci motivi, sostanzialmente diretti a contestare: la gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione, sostenendo che si trattasse al più di un legittimo recupero di un credito o, comunque, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta incongruamente ancorata a un rapporto familiare ormai cessato con esponenti del clan; la configurabilità del concorso nella rapina torinese e del ruolo di organizzatore nel sodalizio, che la difesa reputa desumibile solo da intercettazioni e comunque non da un contributo essenziale, stabile e infungibile; infine, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, deducendo il decorso del tempo, l'assenza di nuove condotte, l'attività lavorativa lecita e la possibilità di misure meno afflittive. La Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato con motivazione completa dal tribunale del riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero generiche, reiterative o manifestamente infondate, perché volte a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle intercettazioni, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che l'ordinanza cautelare aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto sia sulla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso sia sulla partecipazione all'associazione per delinquere e sul concorso nella rapina, nonché sulla permanenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che le censure sostanziano una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    utilizzato dalla difesa per dedurre violazione di legge; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per il vizio di motivazione; la Corte precisa che è deducibile solo la manifesta illogicità della motivazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la forma sintetica dell'esposizione dei motivi di ricorso

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza nelle censure difensive e nel controllo cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato con riferimento alle esigenze cautelari e al pericolo di reiterazione

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    applicato la doppia presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti aggravati dal metodo mafioso, anche se tentati

  • art. 416 c.p.

    norma base del reato associativo contestato al capo B, valorizzata per i requisiti di stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante del metodo mafioso; la Corte afferma che può sussistere anche in presenza di richiami impliciti al potere mafioso nel territorio di riferimento

  • art. 629 c.p.

    reato di estorsione; la Corte conferma la sussunzione del fatto nella tentata estorsione anziché nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la configurazione del tentativo in relazione all'estorsione

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    richiamato nel capo cautelare relativo alla rapina aggravata

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare che le intercettazioni possono costituire fonte probatoria diretta della colpevolezza, fermo l'obbligo di valutarle logicamente

  • art. 393 c.p.

    richiamato dalla difesa come qualificazione alternativa del fatto, ma escluso dalla Corte perché incompatibile con la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari personali non è consentita una rivalutazione del merito, delle prove o delle intercettazioni, ma soltanto la deduzione di violazioni di legge o di una motivazione manifestamente illogica nei limiti del provvedimento impugnato.
  • Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, rileva la consapevolezza dell'agente di non avere diritto al profitto perseguito; quando la pretesa è accompagnata da minacce e violenza, specie verso soggetti estranei al rapporto sottostante, la fattispecie è estorsiva.
  • L'aggravante del metodo mafioso è configurabile anche quando l'agente non rivendichi esplicitamente l'appartenenza a un sodalizio, purché il contesto territoriale e le modalità della condotta rendano percepibile il richiamo al potere criminale mafioso e accrescano la forza intimidatoria dell'azione.
  • In tema di associazione per delinquere, la prova del vincolo stabile e del programma criminoso può essere desunta anche dalla commissione dei reati-fine, dalle modalità seriali e organizzate delle azioni e dalla ripartizione dei ruoli e degli utili tra gli associati.
  • Le intercettazioni, anche se intervenute tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova indiziaria nei confronti dell'indagato; il giudice deve valutarne il significato in modo coerente e logico, senza che sia necessario un autonomo riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. in ogni caso.
  • Nelle ipotesi di delitti aggravati dal metodo mafioso opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo con specifici elementi concreti idonei a escludere il pericolo attuale di reiterazione o a dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareEstorsioneRapinaAssociazione per delinquereCircostanze aggravanti
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiConcorso di personeTentativoNe bis in idemInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

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