Cassazione Penale, Ordinanza n. 13252/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. per guida in stato di ebbrezza, contestando con un unico motivo la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto integrata l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Ha dedotto insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e delle circostanze fattuali poste a base della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse diretta non a denunciare un vizio di legittimità, ma a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, ha confermato gli effetti della condanna già pronunciata in primo e secondo grado e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto la condanna è stata confermata anche con il riconoscimento dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura degli elementi di fatto né l'adozione di una diversa ricostruzione delle risultanze processuali.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata quale intervento che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza però ampliare il potere della Cassazione fino a consentire una nuova valutazione del fatto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La denuncia di insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando, in realtà, mira soltanto a proporre una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata; in mancanza, la censura si traduce in una critica generica alla valutazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →