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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-108/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2016. — Paweł Dworzecki. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “citazione in giudizio effettuata personalmente” e di “notifica ufficiale con altri mezzi” – Nozioni autonome di diritto dell’Unione. — Causa C-108/16 PPU

Giurisprudenza europea62016CJ0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 4 bis della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, come modificato dalla decisione quadro 2009/299, in materia di consegna per decisioni pronunciate in contumacia. Stabilisce che le nozioni di citazione personale e di informazione ufficiale con altri mezzi sono autonome e uniformi nell’Unione. Precisa inoltre che la mera consegna della citazione a un adulto convivente non basta, se non risulta in modo inequivocabile che l’interessato l’abbia davvero ricevuta in tempo utile.

Mandato d’arresto europeo: la consegna per una sentenza pronunciata in contumacia richiede che la persona sia stata personalmente citata o comunque informata in modo inequivocabile; la semplice notifica a un adulto convivente non basta da sola.

La questione giuridica

Se le espressioni dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI, relative alla persona «citata personalmente» o «di fatto informata ufficialmente con altri mezzi» della data e del luogo del processo, costituiscano nozioni autonome di diritto dell’Unione; e, in caso affermativo, se una citazione consegnata all’indirizzo dell’interessato a un adulto convivente che si impegna a trasmetterla, senza prova che ciò sia avvenuto e quando, soddisfi tali requisiti.

Principio di diritto

Le espressioni dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e vanno interpretate uniformemente. Una citazione non notificata direttamente all’interessato, ma consegnata presso il suo indirizzo a un adulto convivente che si impegna a recapitarla, non soddisfa da sola i requisiti della disposizione se il mandato d’arresto europeo non consente di accertare in modo inequivocabile che l’interessato abbia effettivamente ricevuto l’informazione sulla data e sul luogo del processo, e quando l’abbia ricevuta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Mandato d’arresto europeo e citazione in contumacia

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso in Polonia nei confronti di Paweł Dworzecki. Il nodo interpretativo concerne l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, in relazione a una condanna pronunciata in assenza dell’interessato.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d’arresto europeo riguardava l’esecuzione di più pene detentive; la domanda pregiudiziale attiene solo a una di esse. Nel formulario del mandato, l’autorità giudiziaria polacca aveva indicato che l’interessato non era comparso personalmente al processo, ma aveva selezionato l’ipotesi in cui la persona ricercata sia stata informata della data e del luogo del processo attraverso notifica ufficiale con altri mezzi. Nella descrizione delle modalità di notifica si leggeva che la citazione era stata inviata all’indirizzo indicato dall’interessato e ricevuta dal nonno, adulto residente al medesimo indirizzo, secondo una norma del codice di procedura penale polacco; inoltre, una copia della sentenza era stata inviata allo stesso indirizzo e l’interessato aveva dichiarato di essere colpevole e di accettare anticipatamente la pena proposta dal pubblico ministero.

Il giudice olandese osservava di aver interpretato la disciplina interna di recepimento nel senso che la verifica delle condizioni dell’articolo 4 bis dipende dal diritto dello Stato membro di emissione. Dubitava tuttavia che tale lettura fosse conforme alla decisione quadro, ritenendo che le formule impiegate dall’articolo 4 bis potessero costituire nozioni autonome del diritto dell’Unione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, che fonda il mandato d’arresto europeo sul principio del riconoscimento reciproco;
  • i considerando 5 e 7 della decisione quadro 2002/584, relativi al sistema semplificato di consegna e alla fiducia reciproca;
  • i considerando 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 14 della decisione quadro 2009/299, che chiariscono la finalità di fissare criteri comuni per i casi di processi in assenza dell’interessato, nel rispetto dei diritti della difesa;
  • l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, che consente il rifiuto facoltativo della consegna salvo che il mandato d’arresto europeo attesti determinate forme di conoscenza del processo;
  • l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, che consente di chiedere informazioni complementari;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: nozioni autonome del diritto dell’Unione

La Corte afferma che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato» costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione. La conclusione discende dal fatto che la disposizione non rinvia espressamente al diritto nazionale per determinarne il significato, e dal carattere uniforme che deve avere l’applicazione del mandato d’arresto europeo.

La Corte valorizza anche i lavori preparatori della decisione quadro 2009/299: essa non ha inteso armonizzare in generale le forme di notificazione negli Stati membri, ma soltanto fissare motivi chiari e comuni di non riconoscimento per le decisioni pronunciate in assenza dell’interessato. Ne consegue che le formule impiegate devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione.

Seconda questione: notifica a un adulto convivente

Quanto alla notifica consegnata a un adulto convivente presso l’indirizzo dell’interessato, la Corte ritiene che tale modalità non soddisfi da sola i requisiti dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), se il mandato d’arresto europeo non consente di verificare in modo inequivocabile che l’interessato abbia effettivamente ricevuto la citazione e, se del caso, quando ciò sia avvenuto.

La Corte osserva che la disposizione mira a garantire un livello elevato di tutela dei diritti della difesa, assicurando che la persona citata abbia avuto in tempo utile conoscenza della data e del luogo del processo. La semplice consegna a un terzo, anche se convivente e incaricato di trasmettere l’atto, non basta perché introduce una incertezza incompatibile con il requisito secondo cui deve risultare inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato.

La Corte precisa tuttavia che non è escluso in astratto che una notifica mediata da terzi possa soddisfare la disposizione, purché sia dimostrato in modo inequivocabile che l’informazione sia giunta all’interessato. L’autorità giudiziaria di emissione deve indicare nel mandato gli elementi su cui fonda tale conclusione; l’autorità di esecuzione può inoltre chiedere informazioni complementari ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro.

Rilievo della condotta dell’interessato e dei rimedi nazionali

La Corte aggiunge che, nell’ambito della valutazione del motivo facoltativo di rifiuto, l’autorità di esecuzione può tener conto di altre circostanze, incluse la condotta dell’interessato e l’eventuale sua mancata diligenza nel ricevere la notificazione. Può altresì considerare se il diritto nazionale dello Stato di emissione riconosca un nuovo processo nei casi in cui la citazione sia stata notificata secondo modalità come quelle descritte.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • le nozioni di citazione personale e di informazione ufficiale con altri mezzi sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate uniformemente;
  • una citazione consegnata all’indirizzo dell’interessato a un adulto convivente che si impegna a recapitarla, senza prova che ciò sia avvenuto e quando, non soddisfa da sola i requisiti dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i).

Principi pratici per gli operatori

Per la pratica del mandato d’arresto europeo, la decisione impone che l’autorità di emissione fornisca elementi concreti e verificabili sulla effettiva conoscenza del processo da parte della persona ricercata. La notifica a un familiare o convivente non è di per sé sufficiente se non è possibile ricostruire in modo certo il passaggio dell’informazione all’interessato, con conseguenze dirette sulla possibilità di opporre o meno il motivo facoltativo di rifiuto della consegna.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penaleprocessi in contumaciadiritti della difesariconoscimento reciproco

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