Ordinanza n. 2741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativa a una sanzione disciplinare quasi interamente eseguita
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha proposto appello, corredato da domanda cautelare, contro la sentenza del TAR Toscana di reiezione del ricorso di primo grado. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello né il contenuto dettagliato della sanzione; emerge soltanto che la controversia riguarda la contestazione di una sanzione inflitta dall’Università e che l’appellante ne ha contestato la legittimità e l’addebitabilità, anche alla luce dell’istruttoria procedimentale e degli atti di polizia giudiziaria acquisiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, valorizzando quanto emerso dall’istruttoria procedimentale e dagli atti di polizia giudiziaria acquisiti in ordine alla consistenza materiale del fatto e alla sua riferibilità all’appellante. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la sanzione era stata quasi interamente eseguita e che, pertanto, non risultava un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’assenza del fumus boni iuris può essere desunta dagli esiti dell’istruttoria procedimentale e dagli atti di polizia giudiziaria acquisiti, quando tali elementi confermino la consistenza materiale del fatto contestato e la sua riferibilità all’appellante.
- Il pericolo di un danno grave e irreparabile non sussiste quando la sanzione oggetto della controversia sia stata quasi interamente eseguita, salvo che siano specificamente allegati e dimostrati ulteriori pregiudizi irreversibili.
- La tutela cautelare in appello richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno soltanto di tali presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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