Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9966/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione un reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 e confermato la condanna per tentata rapina aggravata. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per: (a) mancata verbalizzazione del primo esito negativo dell'individuazione fotografica da parte della polizia giudiziaria, con pregiudizio alla verifica difensiva; (b) modalità di confezionamento dell'album fotografico (inserimento di foto non somiglianti al ricorrente) in violazione dell'art. 214 c.p.p.; (c) carente valutazione dell'attendibilità della persona offesa e del valore probatorio dell'individuazione fotografica del 24/6/2013, con contestuale rilievo che la denunciante avrebbe potuto conoscere le generalità del presunto autore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che: (i) la documentazione processuale e la comunicazione di notizia di reato dimostrano che la foto del ricorrente non era nel primo album mostrato alla denunciante, sicché l'acquisizione successiva della foto presso l'ufficio anagrafe era coerente e logica; (ii) l'apprezzamento dell'individuazione fotografica era pacificamente fondato sulla piena attendibilità della persona offesa, confortata dall'assenza di attriti personali, dalla corrispondenza tra la descrizione fornita e i dati anagrafici e dalle circostanze fattuali (contatto ravvicinato e durata); (iii) eventuali irregolarità formali nella composizione dell'album non risultano decisive, poiché l'individuazione costituisce una manifestazione riproduttiva di percezione visiva valutabile liberamente dal giudice; (iv) non è provato che la denunciante conoscesse le fattezze del presunto autore al momento della segnalazione del nome. In conclusione, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Riferita al reato per il quale la Corte di appello ha dichiarato "non doversi procedere" perché estinto per prescrizione; la Corte di Cassazione ha solo rilevato la declaratoria di estinzione per prescrizione senza modificare tale statuizione.

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'obbligo di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che dagli atti risultava invece chiaro che la foto del ricorrente non fosse nel primo album, giustificando l'acquisizione successiva e escludendo pregiudizio difensivo rilevante.

  • art. 214 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alle modalità di esecuzione delle operazioni di individuazione fotografica; la Corte ha ritenuto che eventuali criticità nella composizione dell'album non abbiano avuto efficacia decisiva, poiché l'attendibilità dell'individuazione va valutata nel complesso secondo il libero apprezzamento del giudice.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo comparativo: le formalità previste per la ricognizione personale non determinano automaticamente l'efficacia dimostrativa dell'individuazione fotografica, la quale resta assoggettata alla valutazione libera del giudice sulla base della dichiarazione-conferma della persona offesa.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale prevista dal decreto; non incide sul merito probatorio, ma sulla modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • L'assenza di un verbale formale relativo a una prima, negativa individuazione fotografica non invalida automaticamente una successiva individuazione positiva se dagli atti risulta plausibile che la fotografia dell'imputato non fosse presente nel primo album.
  • Le irregolarità formali nella composizione di un album fotografico (inclusione di soggetti poco somiglianti) non sono necessariamente decisive: il giudice valuta l'individuazione in base all'attendibilità complessiva della persona offesa e alle circostanze (vicinanza, durata del contatto, descrizione corrispondente).
  • L'individuazione fotografica è una manifestazione riproduttiva di percezione visiva e il suo valore probatorio dipende soprattutto dalla congruenza e affidabilità della dichiarazione, non solo dal rigoroso rispetto delle formalità tecniche richieste per la ricognizione personale.
  • Per impugnare con successo difetti nelle operazioni di identificazione, la difesa deve dimostrare il concreto pregiudizio probatorio o fornire elementi concreti che mettano in discussione l'attendibilità della persona offesa; mere censure formali, senza riscontro probatorio, hanno scarse probabilità di ottenere accoglimento in Cassazione.
  • Se la polizia giudiziaria acquisisce successivamente la fotografia presso l'anagrafe e dagli atti risulta tale acquisizione, si può ragionevolmente inferire che la foto non fosse presente nel primo album, giustificando la ricostruzione investigativa e indebolendo la doglianza difensiva sulla mancata verbalizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.