Sentenza n. 2815/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 343/2024 depositata e resa pubblica il 16/07/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, dopo la formazione del titolo giudiziale, della sentenza del Tribunale di Lodi che riconosceva la Retribuzione Professionale Docenti e condannava il Ministero al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento di euro 983,08, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ove spettante e spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante l’avvenuta disposizione del pagamento sulla piattaforma NoiPA, con esigibilità fissata al 13 novembre 2025. La ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto un accredito di euro 688,80, ritenendo che, pur in assenza di una contabile o di un cedolino idoneo a collegarlo con certezza al prospetto ministeriale, esso potesse riferirsi all’esecuzione della sentenza. Ha comunque chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che, alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione e della dichiarazione della ricorrente, fosse stato conseguito il bene della vita sotteso al ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nel determinare l’importo, il giudice ha considerato il limitato impegno richiesto da una controversia seriale concernente l’esecuzione di una sentenza in materia di carta del docente, priva di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio a seguito del conseguimento del bene della vita.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
Retribuzione Professionale Docenti
Fonte contrattuale del diritto economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 429 c.p.c.
Richiamato dal titolo esecutivo per la spettanza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Richiamato dal titolo esecutivo in materia di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme spettanti.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal titolo esecutivo per la disciplina degli accessori sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue il comando giudiziale e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese per controversie seriali di ottemperanza, il giudice può tener conto del limitato impegno professionale richiesto dall’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
- Le spese di giudizio possono essere distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di essere antistatario.
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