Sentenza del 05/02/2019 n. 210 - Comm. Trib. Prov. Torino
Altre imposte indirette - Prelievo unico erariale - Responsabile d'imposta e solidarietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili del pagamento del Prelievo Unico Erariale (PREU) ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, relativamente ad apparecchi privi del nulla osta. La responsabilità principale ricade sull'installatore; qualora l'installatore non sia individuabile, essa ricade sul possessore o detentore degli apparecchi, a qualsiasi titolo. A tale responsabilità si aggiunge quella solidale dell'esercente del locale nel quale gli apparecchi sono installati.
La decisione
Il principio affermato è che, ai fini del PREU, l'esercente del locale è sempre responsabile in solido con il soggetto individuato come responsabile principale, quando nel locale siano presenti apparecchi privi del nulla osta. La responsabilità principale segue una precisa gradazione: prima l'installatore e, se questi non è individuabile, il possessore o detentore degli apparecchi. Il testo non indica gli estremi completi della sentenza né l'esito formale del giudizio, pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 39-quater del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003
La norma individua una responsabilità principale, in via prioritaria, dell'installatore degli apparecchi; se l'installatore non è individuabile, la responsabilità ricade sul possessore o detentore a qualsiasi titolo. Prevede inoltre la responsabilità solidale dell'esercente del locale in cui sono installati apparecchi privi del nulla osta.
Massime di principio
- In materia di PREU, la responsabilità non ricade automaticamente soltanto sul gestore del locale: occorre prima individuare l'installatore e, se ciò non è possibile, il possessore o detentore degli apparecchi.
- L'esercente del locale può essere chiamato a rispondere in solido anche se non è il proprietario o l'installatore degli apparecchi, quando questi risultano privi del nulla osta.
- La solidarietà consente all'amministrazione di pretendere l'intero importo da ciascun coobbligato, ferma restando la possibilità di regresso nei rapporti interni tra i responsabili.
- Per escludere o contestare la responsabilità dell'esercente è rilevante dimostrare, secondo le circostanze del caso, l'assenza degli apparecchi, la regolarità del nulla osta o l'estraneità alla loro installazione e detenzione.
- L'esito concreto di una controversia dipende dall'identificazione dei soggetti coinvolti e dalla prova della presenza di apparecchi privi del nulla osta; il principio generale, da solo, non consente di ricostruire l'esito processuale della sentenza.
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