Ordinanza n. 4773/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2024 e volta all'assunzione di nr.1634 allievi finanzieri, nonché dei presupposti atti di valutazione, con particolare riferimento al processo verbale delle operazioni compiute n. 37 del 5 giugno 2025; - della graduatoria del predetto concorso, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei e ammessi al prosieguo della procedura; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto del ricorrente, con conseguente condanna dell'Amministrazione, all'ammissione al prosieguo della procedura concorsuale ed alle successive e conseguenziali attività di formazione o, comunque, ad essere nuovamente valutato a tale fine; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26 novembre 2025: per l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, delle graduatorie finali del concorso indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2024 e volto all’assunzione di nr.1634 allievi finanzieri, pubblicate in data 12 novembre 2025, in uno alla relativa Determina di approvazione nr.321715 del 22 ottobre 2025, nella parte in cui il ricorrente non risulta contemplato tra gli idonei e ammessi al prosieguo della procedura nonostante la sospensione cautelare del provvedimento di esclusione del medesimo ricorrente disposta da Codesto Ecc.mo TAR Lazio di Roma con Ordinanza nr.6034 del 31 ottobre 2025 notificata ai resistenti in data 3 novembre 2025; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto del ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione, all’ammissione al prosieguo della procedura concorsuale ed alle successive e conseguenziali attività di formazione o, comunque, ad essere nuovamente valutato a tale fine;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 1634 allievi finanzieri, graduatoria finale e relativa determina di approvazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso indetto nel 2024 dal Comando Generale della Guardia di Finanza per l'assunzione di 1634 allievi finanzieri, contestando anche gli atti di valutazione, il processo verbale delle operazioni n. 37 del 5 giugno 2025 e la graduatoria iniziale. Ha chiesto l'ammissione al prosieguo della procedura e alle successive attività formative oppure la rinnovazione della valutazione. Con motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie finali pubblicate il 12 novembre 2025 e la determina di approvazione n. 321715 del 22 ottobre 2025, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei e ammessi nonostante la precedente sospensione cautelare dell'esclusione disposta dal TAR con ordinanza n. 6034 del 31 ottobre 2025. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti gli ulteriori vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione o delle graduatorie. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria finale impugnata con i motivi aggiunti. Ha autorizzato il ricorrente a procedere all'integrazione per pubblici proclami secondo termini e modalità già stabiliti dall'ordinanza n. 6034 del 31 ottobre 2025, precisando che tali termini decorrono dalla pubblicazione della presente ordinanza. Ha disposto l'incombente istruttorio e rinviato la prosecuzione della trattazione all'udienza pubblica del 27 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a giustificazione della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti estendono l'impugnazione a una graduatoria finale di merito contenente soggetti potenzialmente lesi dall'accoglimento del ricorso, il giudice deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria.
- L'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata per pubblici proclami secondo modalità e termini già stabiliti in un precedente provvedimento cautelare; in tal caso, il termine per l'adempimento decorre dalla pubblicazione dell'ordinanza che dispone o ribadisce l'integrazione.
- La mancata integrazione del contraddittorio impedisce la definizione nel merito della controversia e giustifica la disposizione di un incombente istruttorio con rinvio della trattazione a una successiva udienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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