Cassazione Penale, Sentenza n. 45252/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame della custodia cautelare: il ricorrente contestava che la custodia in carcere fosse ingiustificata alla luce dell'unico precedente specifico riconducibile a fatti risalenti e del quantitativo complessivo di droga (32 grammi di cocaina suddivisi in 26 ovuli), sostenendo che le esigenze cautelari potevano essere adeguatamente soddisfatte con gli arresti domiciliari e che la motivazione del Tribunale, definita "congetturale", non provava il rischio di sottrazione alle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame motivata e non generica, avendo quest'ultimo individuato elementi concreti indicativi di un'attività illecita organizzata e professionale: ruolo non secondario del ricorrente negli ambienti di spaccio, conservazione e frazionamento della cocaina nell'abitazione, approvvigionamento da fonte significativa e ignota, utilizzo di soggetti incensurati (la concorrente) per occultare la droga e mancanza di redditi leciti. Anche se la fattispecie fosse valutata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, la pena prevedibile sarebbe superiore ai tre anni. Per queste ragioni gli arresti domiciliari sono risultati inidonei a contenere il rischio di prosecuzione dell'attività e di sottrazione alle prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; disposizione di inviare gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come base per il riesame della misura cautelare; la Corte conferma che il Tribunale del riesame ha correttamente esercitato il potere di valutazione cautelare
art. 73 d.P.R. 309/90, comma 1
È il riferimento normativo al reato di detenzione ai fini di spaccio; la Corte prende in considerazione la qualificazione della condotta ai fini della gravità della pena
art. 73 d.P.R. 309/90, comma 5
La Corte osserva che, anche se la condotta fosse ricondotta al comma 5, la pena prevedibile supererebbe i tre anni, giustificando misure cautelari più gravi
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte non ritiene il vizio sussistente rispetto alla decisione impugnata
art. 20-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla motivazione; la Corte non ritiene che l'interpretazione della misura cautelare violi la norma invocata
art. 94, comma 1-ter
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri di quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica i principi indicati per determinare l'ammontare (euro 3.000)
Massime di principio
- La valutazione sulla gravità delle esigenze cautelari non si basa soltanto sul peso materiale della droga sequestrata: rilevano anche la qualità dell'attività (organizzazione, frazionamento, uso dell'abitazione per custodire e preparare dosi) e il ruolo dell'indagato negli ambienti di spaccio
- La presenza di fornitori anonimi, l'uso di terzi (anche incensurati) per occultare sostanze e l'assenza di fonti lecite di reddito rafforzano il giudizio di rischio di continuazione dell'attività anche in caso di misure alternative
- Per giustificare la custodia cautelare in carcere il giudice deve fornire motivazioni concrete e riferite agli specifici elementi del caso; motivazioni fondate su elementi oggettivi e dettagliati vengono reputate valide anche se il quantitativo sequestrato non è elevato
- Se la pena prevedibile supera i tre anni (anche valutando la sussunzione in commi diversi della stessa norma), questo elemento contribuisce a giustificare misure cautelari più gravose
- I ricorsi manifestamente infondati o carenti sotto il profilo dell'apprezzamento dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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